TAR PUGLIA, Bari, 12 gennaio 2017, n. 16
La sentenza trae origine dal ricorso del Comune di Barletta avverso la deliberazione consiliare di approvazione dello Statuto della Provincia BAT, n. 10 del 21 maggio 2010, per la scelta di collocare nella città di Andria la sede legale della nuova Provincia, istituita con L. n. 148/2004.
Il TAR dà preliminarmente atto della persistenza dell’interesse al ricorso del Comune: anche se la L. 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio) ha ridefinito, in attesa di una più ampia riforma costituzionale, l’assetto istituzionale e le funzioni fondamentali delle Province, quali enti di vasta area, imponendo di adottare le modifiche statutarie conseguenti alla legge, per il resto non ha inciso sull’interesse di cui si afferma titolare il Comune di Barletta all’ubicazione nel proprio territorio della sede legale dell’Ente provinciale.
Nel merito il TAR non condivide il rilievo di costituzionalità sollevato dal Comune di Barletta nei confronti dell’art. 4 della L. n. 148/2004 (“Lo statuto stabilisce quale delle tre città capoluogo è sede legale della provincia”), e – in particolare – della scelta di demandare allo Statuto provinciale l’individuazione della sede legale dell’Ente, anziché provvedervi direttamente, per l’asserito contrasto sia con l’art. 133 Cost. - che nel prevedere l’istituzione della Provincia per mezzo di una legge della Repubblica impone la definizione, a livello di normazione primaria, anche di tutti i relativi aspetti strumentali - sia con l’art. 117, comma 2, lett. p), Cost. - che rimette alla competenza esclusiva dello Stato l’individuazione degli aspetti relativi alle funzioni fondamentali delle Province.
Invero, per il TAR, la normativa censurata appare del tutto conforme ai principi costituzionali risultanti dalla riforma del Titolo V Cost. (legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3) che, nel riconoscere la vocazione autonomistica delle province, “con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione” (art. 114, comma 2, Cost.) fissano inoltre un equilibrato rapporto tra potere statutario ed esigenze di uniformità degli ordinamenti delle autonomie territoriali, lasciando residuare una limitata potestà legislativa ordinaria dello Stato, ristretta all’ambito concernente “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali” (cfr. art. 117, comma 2, l. p) Cost.).
In forza di tali premesse, non può che inferirsi l’esclusione, dal raggio d’intervento della normazione statale, di ogni questione riguardante l’individuazione concreta della sede legale dell’Ente, esulante dalle scelte fondamentali che per esigenze di uniformità la Costituzione ha voluto rimettere al legislatore nazionale ed invece prettamente ancorata a valutazioni connesse alla storia del territorio e al contesto socio-politico di riferimento, e, dunque, rientrante nella sfera di libertà organizzativa dell’ente, affidata all’esercizio della potestà statutaria.