TAR SARDEGNA, Cagliari, 6 febbraio 2017, n. 86
Il TAR dichiara l'illegittimità dell'art. 65 del regolamento sul servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Cagliari il quale dispone che "La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale”, in quanto dalle concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. n. 800 del 21 ottobre 1975 scaturiscono diritti acquisiti e le stesse non possono essere assoggettate a una nuova disciplina in peius, in virtù di una successiva regolamentazione comunale.
Dette concessioni mantengono, quindi, il carattere di perpetuità, e salvo diverse valutazioni legislative allo stato non esistenti, non possono essere incise unilateralmente da provvedimenti dell'amministrazione comunale volti, in particolare, a comprimerne l'estensione temporale.
Tanto meno può essere previsto un potere generale di revoca ancorato del tutto genericamente alla sussistenza di "esigenze di ordine generale", e quindi, nella sostanza, di portata ancora più ampia di quello previsto dall'art. 92, comma 2, del DPR n. 285/1990 per le concessioni a tempo determinato aventi durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente al 1975, per il quale la revoca può intervenire soltanto "...quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero...".