CONS. STATO, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073
Il Consiglio di Stato dichiara l’illegittimità dei limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; nonché dei limiti di carattere generale giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato, con la fissazione di determinati parametri inderogabili, il cui rispetto è verificato dai competenti organi tecnici. Il regolamento comunale, previsto dall'art. 8 comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale.