TAR LOMBARDIA, Brescia, 6 marzo 2017, n. 311
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all'impugnativa della richiesta di pagamento del canone dovuto per l'occupazione del sottosuolo con cavi e condutture per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia. Deve, invece, ravvisarsi in conformità, tra le tante, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2927/2016, la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto all'approvazione del regolamento comunale e alla sua applicazione mediante l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del canone.