CONS. STATO, Sez. V, 5 giugno 2017, n. 2678
Il primo motivo d’appello era imperniato sulla carenza, nello Statuto comunale di San Giorgio a Cremano, di espressa previsione della possibilità di revoca del Presidente del Consiglio comunale carenza che ne avrebbe impedito in radice la revoca.
Il Consiglio di Stato osserva che è la stessa natura e delicatezza delle funzioni del Presidente del Consiglio comunale ad escludere logicamente la configurabilità della irrevocabilità della funzione, ciò anche a prescindere dalla considerazione che, secondo i principi generali, il potere di adottare un atto implica di per sé il potere di emettere anche il contrarius actus, salvo che ciò sia espressamente escluso da una specifica disposizione normativa che nel caso di specie non si riscontra.
Non può poi desumersi dalla omessa previsione statutaria una volontà implicita dell’ente di escludere tale revoca, dal momento che il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale espressamente la prevede.