TAR BASILICATA, Potenza, 28.07.2017, n. 554
Il Collegio giudicante relativamente al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, adottato nel vigore della legge n. 142 del 1990 che, all'art. 36, demandava al Sindaco la convocazione e la presidenza del Consiglio e della Giunta, evidenzia come tale previsione sia stata abrogata dall'art. 274 del d.lgs. n. 287 del 2000, per essere sostituita da quella di cui all'art. 39 dello stesso decreto, secondo cui nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del Consiglio, come nella presente fattispecie, e in tali la convocazione è disciplinata dalla stessa carta statutaria.
Come affermato da risalente giurisprudenza condivisa dal Collegio, "per quanto riguarda i regolamenti dei Comuni, la subordinazione allo statuto è, in generale, positivamente disposta dall'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a norma del quale il Comune e la Provincia, nelle materie di propria competenza, adottano regolamenti "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto". In particolare, tra i regolamenti specificamente indicati dalla norma, vi sono quelli per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione e le circoscrizioni di decentramento comunale sono espressamente qualificate come "organismi di partecipazione" dall'art. 17, c. 1, dello stesso testo unico. Il regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, pertanto, non può contenere disposizioni che non siano "nel rispetto ... dello statuto" e, dunque, a questo conformi [...] Atteso, peraltro, il rapporto di gerarchia in cui si trovano le fonti delle norme in questione, l'antinomia si risolve con la prevalenza della disposizione dello statuto e la disapplicazione di quella regolamentare" (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 148).