TAR MARCHE, Ancona, 13.07.2017, n. 609
Per quanto nel corso degli anni sia aumentato l’ambito entro il quale si può esercitare il potere di ordinanza sindacale, tale potere non si estende sino al punto di consentire al Sindaco di adottare atti di natura regolamentare (vedasi l’art. 42, comma 2, lett. a) del T.U.E.L., che conferisce il relativo potere, in via generale, al Consiglio comunale). Né un siffatto potere è conferito dallo Statuto comunale di Civitanova Marche, che all’art. 20, comma 8, attribuisce al Sindaco solo il potere di adottare ordinanze “per l’esecuzione” di leggi e regolamenti.
Nella specie, l’atto presupposto su cui si fonda l’impugnato diniego è testualmente denominato “ordinanza-regolamento”, ma la natura regolamentare prevale in ragione del fatto che le disposizioni che interessano nel presente giudizio non hanno efficacia limitata ad una specifica stagione balneare e quindi hanno natura di stabile regolamentazione della materia.