TAR PUGLIA, Bari, 12.06.2017, n. 624
Ove il regolamento comunale, previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 507 del 1993 (“Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto alle pubbliche affissioni), non sia ancora stato adottato, non può essere inibita sine die l’installazione pubblicitaria senza violare i principi costituzionali di iniziativa economica anche di derivazione comunitaria. Alla luce di ciò non può, infatti, consentirsi una paralisi della possibilità per i privati di inserirsi nel mercato pubblicitario che in tal modo resta cristallizzato, con un'inammissibile restrizione dell'attività economica protratta nel tempo e lasciata all'arbitrio della Amministrazione in violazione, oltre che dei principi costituzionali di iniziativa economica, anche del principio di buon andamento e di correttezza dell'azione amministrativa.