TAR LAZIO, Latina, 30.08.2017, n. 439
Il Sindaco del Comune di Roccasecca aveva, con ordinanza 22.11.2016, n. 131, disposto lo sgombero immediato di immobile, sito nel territorio comunale, sul rilievo dell'asserita inagibilità del fabbricato per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza. L'autorità comunale, in particolare, aveva adottato l'ordinanza de qua, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute degli occupanti (rectius: rifugiati di guerra), così come previsto negli artt. 50 e 54 comma 2 d.lgs. n. 267/2000.
Il collegio giudicante accoglie il ricorso avverso la predetta ordinanza, considerato che il sindaco non ha competenza a verificare l'idoneità delle strutture temporanee di accoglienza che è riservata al Prefetto dall'articolo 11 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Né ricorrono nella fattispecie i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinem sotteso all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 50 e 54 Tuel.
Invero, come ritenuto dalla costante giurisprudenza in materia "l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile" (ex multis T.A.R. Torino, sez. II, 05.04.2016, n. 429; in senso analogo Cons. St., sez. V, 22.03.2016, n. 1189; Cons. St., sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Id., sez. V, 2 marzo 2015, n. 989: Id., 23 settembre 2015, n. 4466; Id., 25 maggio 2012, n. 3077).
Ne consegue che, in assenza dei motivati e dimostrati presupposti di necessità ed urgenza, l'ordinanza contingibile e urgente, deve ritenersi illegittima per eccesso di potere (per irragionevolezza e) per sviamento dalla causa tipica, non essendo giustificata la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e delle garanzie ad esso sottese.