TAR CAMPANIA, Napoli, 8.09.2017, n. 4324
L'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 T.U.E.L. (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione -, non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.
Presupposti indefettibili delle ordinanze de quibus, infatti, "sono costituiti: a) dall'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità); c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 marzo 2017 n. 621, 9 novembre 2016 n. 5162 e 17 febbraio 2016 n. 860; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2016 n. 69; Cons. St., sez. V, 26 luglio 2016 n. 3369).
Non ultronea appare, altresì, la precisazione che "tali provvedimenti costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza, atteso che l'atipicità è conseguenza della funzione dell'istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori" (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 21 settembre 2016 n. 1055). Ed invero, "le ordinanze contingibili ed urgenti sono consentite esclusivamente per far fronte a straordinarie ed imprevedibili esigenze - a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge - per il tempo strettamente necessario affinché l'amministrazione possa intervenire in via ordinaria" (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 26 settembre 2016 n. 2268).
Solo "in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale" (Cons. St., sez. V, 22 marzo 2016 n. 1189).
Nel caso all'esame, l'ordinanza gravata non menziona alcun particolare stato di pericolo per l'incolumità dei cittadini né una situazione di eccezionale ed imprevedibile emergenza sanitaria o di igiene pubblica da fronteggiarsi con mezzi extra ordinem, limitandosi, in assenza di ulteriori attività istruttorie, ad elencare una serie di prescrizioni a carico della Azienda ricorrente, non specificando neppure alcun profilo di urgenza dell'intervento di ripristino imposto.
I provvedimenti gravati, in altri termini, si fondano su generiche esigenze di sicurezza o di igiene o di tutela della salute pubblica e non sull'esistenza concreta di "gravi pericoli" incombenti, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini, non fronteggiabile con mezzi ordinari.