TRIB. BARI, sez. I, 31.7.2017
Il tribunale di Bari nell’accogliere una richiesta di risarcimento danni all’immagine e all’identità storico-culturale del comune e della provincia di Bari per la violazione dei diritti umani all’interno del CIE, rinviene anche nello statuto testimonianza dell’apertura della città di Bari nei confronti degli stranieri. Dopo aver sottolineato che l’atto statutario è espressione di autonomia politica e fonte primaria dell’ente locale, ne riporta alcuni stralci che confermano la vocazione di accoglienza.
Lo statuto comunale descrive Bari quale “comunità aperta a uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi” (art. 1, comma 1), e “luogo tradizionale di incontri e di scambi”, che ha “la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del Levante e quelle Europee” (art. 1, comma 2). Inoltre il Comune di Bari, infatti, si propone come “deputato, anche per la sua collocazione geografica, ad agire quale polo di riferimento dello sviluppo del Mezzogiorno, del Mediterraneo e dei Balcani” (art. 2, comma 2). Esso inoltre “promuove lo sviluppo sociale, culturale, economico e turistico” della propria comunità (art. 2, comma 1), ma anche “sostiene e promuove l’affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell’integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai principi dell’unità e dell’integrazione dell’Unione Europea” (art. 3, comma 2). Infine, Bari “tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell’accoglienza, in conformità alle tradizioni della città e alla sua vocazione di città aperta”. Lo statuto provinciale afferma che l’ente locale “ispira l’azione amministrativa al principio della solidarietà … Promuove il processo civile, sociale, economico e culturale della Comunità della Provincia di Bari, finalizzato all’autentico sviluppo della persona umana. Promuove iniziative e sviluppa relazioni per la salvaguardia della pace, della solidarietà, delle cooperazione e per il reciproco sviluppo delle iniziative economiche, sociali e culturali con le altre Province, Regioni, Nazioni e Stati, in particolare con quelli del vicino Adriatico, del Mediterraneo, del Medio Oriente” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
È interessante la sottolineatura che il Tribunale di Bari compie nei confronti di disposizioni contenute nei principi generali dello statuto comunale, della cui precettività si discute molto.