CASS. CIVILE, sez. trib., 14.07.2017, n. 17497; n. 17498
In tema di TARSU, nella vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g) della L. 8 giugno 1990, n. 142, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri, e locali adibiti a uso abitazione) era di competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale, atteso che il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole "istituzione e ordinamento" adoperato per i tributi, rimandava alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si doveva procedere alla loro determinazione; e, inoltre, che i provvedimenti in materia di tariffe non erano espressione della potestà impositiva dell'ente, ma funzionali all'individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria.
Nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (artt. 14 e 15 Statuto Regionale approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455), trova applicazione la riserva contenuta nella L. n. 142 del 1990, art. 4, recepita a livello regionale dalla L.R. n. 48 del 1991, art. 1, lett. a), secondo la quale lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi; orbene, pur dovendosi rilevare che il T.U. enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, abrogativo della L. n. 142 del 1990) non è stato recepito nella Regione Siciliana (Cass. nn. 10230/12, 11396/11; 18563/09), è decisiva la circostanza che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo, la Giunta, all'interno delle competenze ad essa riservate, mantiene quella di adottare variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale, entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio Comunale; alla medesima conclusione si perviene considerando altresì il contenuto precettivo di cui alla L.R. n. 7 del 1992, art. 13, secondo il quale la competenza del sindaco riguarda tutti gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano stati specificamente attribuiti alla competenza di altri organi.