Tra le novità relative alla Provincia di Bolzano nel periodo novembre 2016-marzo 2017 si segnala:
Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici"
La legge provinciale che si segnala è esemplificativa delle difficoltà che Regioni e Province autonome incontrano nel ritagliarsi un ruolo nella fase discendente di recepimento del diritto dell’Unione europea.
Con la legge prov. n. 16/2015 la Provincia di Bolzano ha provveduto a recepire la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla modernizzazione degli appalti pubblici. Solo successivamente è intervenuto il legislatore statale, con il d.lgs. n. 15/2016, che ha dato attuazione alle direttive europee sugli appalti e riformato il quadro giuridico statale dei contratti pubblici. L’art. 1, co. 6, della relativa legge delega n. 11/2016 ha previsto che “l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale”.
Di qui l’esigenza di procedere ad un adattamento della disciplina provinciale già varata. Dopo i limitati adeguamenti avvenuti con gli artt. 11 e 13 della legge prov. n. 15/2016 e la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano, su invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, ad un tavolo tecnico congiunto con i rappresentanti dei ministeri interessati, è stata elaborata la presente proposta di legge per i necessari adeguamenti della legge provinciale alla normativa statale.
Le novità introdotte riguardano l’inserimento nel comma 2 dell’art. 5 della previsione per cui la messa a disposizione della documentazione standard avviene in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo. Nel comma 6 viene integrata la disposizione ampliando l’inciso sull’adempimento degli obblighi di trasparenza. Il comma 7 inserisce la precisazione che l’attività di controllo avviene nel rispetto delle competenze dell’ANAC ed in funzione di audit (art. 1).
Al co. 6 dell’art. 6 viene aggiunta la lettera l) che disciplina dettagli organizzativi in merito ai compiti del responsabile unico del procedimento per opere di particolare complessità (art. 2).
Si inserisce un nuovo art. 6 bis che disciplina la qualifica delle stazioni appaltanti in Alto Adige (art. 3).
L’art. 7 legge prov. n. 16/2015 relativo alla programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici viene adeguato ai principi della legge delega e contiene tutte le tipologie contrattuali (art. 4).
Gli artt. 8 e 9, co. 2, vengono adeguati ai principi della legge delega per quanto riguarda la progettazione di lavori, servizi e forniture in generale e la programmazione di lavori pubblici (art. 5 e 6).
Le modifiche all’art. 18, co. 8, adeguano la legislazione provinciale a quella statale in materia di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel sottosoglia (art. 7).
All’art. 22, co. 4 si precisa che negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (“labour intensive”) l’operatore economico è tenuto a dimostrare con riguardo all’esecuzione della commessa, l’entità del costo del personale definito con riguardo al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro (art. 8).
All’art. 29, co. 1, si precisa la fattispecie ai sensi delle linee guida specifiche dell’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione (art. 9); all’art. 30 si inserisce la previsione che la congruità delle offerte anormalmente basse sarà valutata attraverso elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale; questa determinazione avrà luogo attraverso una linea guida della Giunta provinciale (art. 10).
Si provvede all’adeguamento della disciplina dei controlli sulle dichiarazioni degli operatori economici prevista dall’art. 32 e si uniforma alla normativa statale più favorevole la garanzia dell’operatore economico in fase di esecuzione di contratto (artt. 11 e 12).
Le modifiche inserite negli artt. 37 e 39 adeguano ai principi della legge delega le previsioni sulla stipula del contratto e la disciplina del termine dilatorio (13 e 14); parimenti si adeguano ai principi della riforma statale il titolo del Capo VIII e la disciplina dei contratti nel sottosoglia, modificando all’art. 41 l’acquisizione in amministrazione diretta (art. 16 e 17).
L’art. 51 viene adeguato alla riforma dello Stato nelle procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e completamento dei lavori.