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Novità legislative relative alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla Provincia di Bolzano (3/2017)

Legge costituzionale approvata in via definitiva dalla Camera il 15 novembre 2017 (in attesa di promulgazione)
“Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina”

La legge costituzionale modifica nove articoli dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell’ottica del raggiungimento di una piena parità del gruppo linguistico ladino, rispetto a quelli italiano e tedesco.
Le misure riguardano, in particolare:

a) la possibilità di tenere sessioni straordinarie del Consiglio regionale (art. 27) e dei Consigli provinciali (art. 49) sui diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri;
b) modifiche della procedura per l’esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici, con l’introduzione di norme di garanzia in caso di contrarietà del gruppo linguistico ladino (art. 84);
c) interventi sulla composizione degli organi: della Giunta provinciale di Bolzano (tre vicepresidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino: art. 50); degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale (qualora siano previsti due vicepresidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello del presidente: art. 62); degli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino (la carica di vicepresidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo non ricopra già la carica di presidente: art. 62); delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi di appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del TRGA (ne fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca o ladina della Provincia di Bolzano: art. 93); della Commissione dei 12 (di cui tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco, o – adesso – ladino) e dei 6 (uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino: art. 107);
d) previsioni di garanzia in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e per la ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in Provincia di Bolzano, analoghe a quelle previste per gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco (art. 89);
e) previsione che al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni ladini della Val di Fassa, la Regione e la Provincia di Trento possano attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina (art. 102).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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