Legge costituzionale approvata in via definitiva dalla Camera il 15 novembre 2017 (in attesa di promulgazione)
“Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina”
La legge costituzionale modifica nove articoli dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell’ottica del raggiungimento di una piena parità del gruppo linguistico ladino, rispetto a quelli italiano e tedesco.
Le misure riguardano, in particolare:
a) la possibilità di tenere sessioni straordinarie del Consiglio regionale (art. 27) e dei Consigli provinciali (art. 49) sui diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri;
b) modifiche della procedura per l’esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici, con l’introduzione di norme di garanzia in caso di contrarietà del gruppo linguistico ladino (art. 84);
c) interventi sulla composizione degli organi: della Giunta provinciale di Bolzano (tre vicepresidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino: art. 50); degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale (qualora siano previsti due vicepresidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello del presidente: art. 62); degli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino (la carica di vicepresidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo non ricopra già la carica di presidente: art. 62); delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi di appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del TRGA (ne fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca o ladina della Provincia di Bolzano: art. 93); della Commissione dei 12 (di cui tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco, o – adesso – ladino) e dei 6 (uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino: art. 107);
d) previsioni di garanzia in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e per la ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in Provincia di Bolzano, analoghe a quelle previste per gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco (art. 89);
e) previsione che al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni ladini della Val di Fassa, la Regione e la Provincia di Trento possano attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina (art. 102).