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Una legge regionale che interferisce con le attribuzioni del Commissario ad acta in ambito sanitario (1/2017)

Sentenza n. 266/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15/12/2016 – Pubblicazione in G.U. 21/12/2016 n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 266/2016 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri e avente ad oggetto gli artt. 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11 (collegato alla manovra di finanza regionale per il 2015).
Fra le disposizioni impugnate, l’art. 2, oltre a disporre misure per il contenimento delle spese degli enti, fissava, a partire dall’esercizio finanziario 2015, un tetto massimo di spesa per il personale e stabiliva riduzioni di spesa rispetto all’anno 2014. Disponeva inoltre che la definizione esatta di tali riduzioni fosse determinata, per ciascun ente sub-regionale, attraverso linee d’indirizzo dettate dalla Giunta regionale. L’art. 5, comma 4, invece, prevedeva che nelle more dell’accertamento del debito lo stanziamento di un preciso capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale operasse come limite inderogabile all’assunzione di nuovi obblighi giuridici ed economici versi terzi e stabiliva, di conseguenza, il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie.
La Corte, accogliendo le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato l’incompatibilità delle previsioni impugnate con gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. Esse, infatti, danno luogo a un’inammissibile interferenza con le scelte del Commissario ad acta, nominato nel 2015 dal Consiglio dei ministri per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. La disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria, in effetti, è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente: tutela della salute, da un lato, e coordinamento della finanza pubblica, dell’altro. All’interno di questa cornice, gli accordi stipulati fra lo Stato e le Regioni ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. L’eventuale inerzia regionale può sfociare nella nomina di un Commissario ad acta, le cui funzioni devono rimanere al riparo da qualsiasi interferenza degli organi regionali.
Nel caso della Regione Calabria, il Commissario ad acta è stato incaricato di provvedere alla razionalizzazione e al contenimento della spesa per il personale e per l’acquisto di beni e servizi e al riassetto della rete di assistenza territoriale. Le misure di contenimento della spesa di cui all’art. 2 interferiscono chiaramente con i compiti di “razionalizzazione” del Commissario ad acta. Allo stesso modo, il blocco posto dall’art. 5, comma 4, all’assunzione di nuovi obblighi interferisce col compito, attribuito al commissario, di provvedere al riassetto della rete di assistenza territoriale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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