Ordinanza n. 254/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 25/11/2016 – Pubblicazione in G. U. 30/11/2016 n. 48
Motivo della segnalazione
Con questa ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibili due questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Napoli su alcune disposizioni di rango legislativo in materia previdenziale, prese in esame in combinato disposto con disposizioni del Regolamento della Cassa forense.
Una volta rilevato che le censure, sebbene mosse in relazione anche a previsioni legislative, siano state sollevate, in vero, nei confronti di contenuti normativi desumibili dal Regolamento della Cassa forense, e perciò sub-legislative, la Corte ribadisce, a sostegno della dichiarazione di inammissibilità, la sua posizione preclusiva della sindacabilità di norme regolamentari in sede di giudizio di costituzionalità.
Il giudice delle leggi, dopo aver ricordato che «secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vaglio di costituzionalità delle disposizioni di atti regolamentari è ammissibile solo quando essi costituiscano specificazione delle disposizioni di legge», rileva che, nel caso di specie, dalle argomentazioni del giudice rimettente si desume che le censure si appuntano soltanto sul contenuto di norme di natura regolamentare, che sono il risultato di una sostanziale delegificazione della materia. Alla luce di ciò, risulta agevole alla Corte dichiarare manifestamente inammissibile la questione affermando che: «come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la giurisdizione del giudice costituzionale è limitata alla cognizione dell’illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ai sensi dell’art. 134 Cost. e non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di “delegificazione” (sentenza n. 427 del 2000);
che, con riferimento alle fonti di valore regolamentare, adottate in sede di “delegificazione”, la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, volta a volta, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all’adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto princìpi incostituzionali o per aver omesso di porre princìpi in materie che costituzionalmente li richiedono; o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell’ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso (sentenza n. 427 del 2000)».