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Scorretta determinazione della situazione economico-finanziaria della Regione e violazione dell’art. 81 Cost. (2/2017)

Sentenza n. 89/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 27/04/2017 – Pubblicazione in G.U. 03/05/2017 n. 18

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 89/2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2 (legge finanziaria regionale per il 2013); degli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (bilancio di previsione per il 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015); e dell’art. 16 della legge della regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 (recante modifiche alle già citate leggi reg. Abruzzo nn. 2/2013 e 3/2013).
La Corte ha così accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto 2013. Il giudice contabile è giunto a una decisione di parifica solo parziale: gran parte degli accertamenti sui crediti e i debiti iscritti in bilancio, infatti, ha avuto esito negativo, rendendo impossibile la convalida dei relativi residui attivi e passivi. La Corte dei conti ha allora sospeso il giudizio di parifica per una serie di partita e ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali che ne hanno consentito l’iscrizione e la conservazione in bilancio.
La Corte costituzionale ha esaminato congiuntamente le censure formulate nei confronti delle disposizioni della legge finanziaria e del bilancio regionali. Esse danno luogo a un “‘mosaico’ finanziario che produce contestualmente un allargamento della spesa consentita ed una alterazione del risultato finanziario”. Il legislatore regionale abruzzese, infatti, ha disposto l’iscrizione della voce “saldo finanziario positivo presunto” nel totale generale delle entrate, a copertura delle economie riprogrammate; ha poi consentito l’iscrizione in bilancio dello stesso, con conseguente incremento della spesa complessiva; ha incluso nei totali generali delle entrate e delle spese per l’esercizio 2013 l’iscrizione dell’avanzo presunto e delle correlate economie riprogrammate, così permettendo l’espansione dei conseguenti oneri finanziari oltre i limiti dell’art. 81 Cost.; ha finanziato – sulla base di supposte economie risalenti a esercizi anteriori – nuovi obiettivi di spesa privi di copertura finanziaria e giuridica. La “riprogrammazione” normativa di economie vincolate al fine di assolvere obbligazioni pluriennali già sussistenti rende impossibile la ricognizione dei residui attivi e passivi e, con essa, l’approvazione del rendiconto, finendo per violare il principio dell’equilibrio di bilancio.
Sono state altresì accolte le censure formulate dal giudice a quo nei confronti dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20/2013. Tale disposizione riguarda le anticipazioni di liquidità che la Regione Abruzzo ha ricevuto dallo Stato per il pagamento dei debiti pregressi e la ricapitalizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale: le anticipazioni sono allocate in parte spesa, senza che siano individuati gli oneri pregressi da pagare e i relativi effetti sugli equilibri di bilancio e sull’indebitamento dell’ente. L’anticipazione di liquidità si tramuta così in una plusvalenza fittizia ai fini della determinazione del risultato di amministrazione: anziché onorare debiti pregressi in maniera neutrale, essa diventa un anomalo strumento di copertura di spese previste nel bilancio annuale e di riduzione del disavanzo, in contrasto con gli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.
In linea generale, la Corte censura le scelte compiute dal legislatore abruzzese muovendo dall’idea che la regolarizzazione della tenuta dei conti non consista nel mero rispetto di una sequenza temporale di adempimenti legislativi e amministrativi, ma piuttosto nella corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e poi approda la gestione finanziaria. Sullo sfondo si staglia il principio di continuità degli esercizi finanziari, cosicché ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si ripercuote a cascata sugli esercizi successivi, con un duraturo perturbamento dell’equilibrio di bilancio.

Osservatorio sulle fonti

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