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Contratti di locazione non registrati e presunte violazioni del giudicato costituzionale (2/2017)

Sentenza n. 87/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/04/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2017 n. 16

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 87/2017 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nella parte in cui questo sostituisce l’art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

La disposizione impugnata – di cui il giudice a quo lamentava il presunto contrasto con gli artt. 3 e 136 Cost. – stabilisce che per i conduttori che fra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011 (c.d. federalismo fiscale municipale) e il 16 luglio 2015 abbiano versato il canone annuo di locazione nella misura prevista all’art. 3, comma 8, del citato d.lgs. n. 23/2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile nel periodo considerato.
Ora, i commi 8 e 9 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011, che introducevano una disciplina premiale a beneficio dei conduttori che avessero denunciato al fisco il contratto non tempestivamente registrato, sono stati dichiarati illegittimi con sentenza Corte cost. n. 50/2014 per violazione dell’art. 76 Cost. Successivamente, l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47/2014 – che faceva salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di quella previsione – è stato anch’esso dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale per violazione dell’art. 136 Cost. (sentenza n. 169/2015).
Al fine di esaminare la fondatezza di questa censura, il giudice delle leggi ha raffrontato la disposizione impugnata con le discipline legislative del 2011 e del 2014. Il legislatore delegato del 2011 aveva disposto una sorta di convalida del contratto nullo per difetto di registrazione, confermando però il sottostante rapporto giuridico. Nel 2014 erano stati fatti salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in virtù dei contratti di locazione registrati sulla base dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23/2011: ne era derivata l’illegittimità dell’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47/2014 per violazione del giudicato costituzionale.
Al contrario, l’art. 1, comma 59, della legge n. 208/2015, che modifica l’art. 13, comma 5, della legge del 1998 in materia di locazioni abitative, non ripristina la disciplina già dichiarata incostituzionale, né ridefinisce il suo contenuto. Invece di ritornare sulla convalida dei contratti non registrati, la disposizione impugnata contiene una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore o dell’indennizzo dovuto dal conduttore in ragione dell’occupazione illegittima dell’immobile locato. Il legislatore del 2015 non ha cioè mirato al ripristino dei rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni già colpite da una duplice declaratoria d’incostituzionalità; esso, piuttosto, si è soffermato sulla situazione di fatto preesistente, caratterizzata dalla detenzione illegittima di un bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti.

Osservatorio sulle fonti

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