Si è già avuto occasione di segnalare in questa rubrica i diversi “seguiti” alla sent. 120 del 2014 della Corte costituzionale, che hanno portato alla sollevazione di diversi conflitti di attribuzione in materia di autodichia degli organi costituzionali. In particolare, se ne sono avuti in relazione alle norme fondanti l'autodichia del Senato e al concreto esercizio di tale potere sulla base di esse (dichiarato ammissibile con ord. n. 137 del 2015 della Corte costituzionale), al contenzioso tra ex dipendenti della Presidenza della Repubblica su questioni legate al trattamento previdenziale (dichiarato ammissibile con ord. n. 138 del 2015 della Corte costituzionale).
Un ulteriore ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato in questo ambito – relativo alla deliberazione degli articoli da 1 a 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, secondo il testo coordinato con le modifiche approvate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 6 ottobre 2009, n. 77, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 15 ottobre 2009, n. 781 – successivamente alla dichiarazione di ammissibilità (avvenuta con ord. n. 91 del 2016) è stato recentemente dichiarato improcedibile per questioni legate alla fase introduttiva del giudizio (ord. 57 del 2017).
In particolare, il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché il giudice ricorrente (Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro), pur avendo notificato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il ricorso e l’ordinanza dichiarativa dell’ammissibilità entro i termini fissati dalla stessa Corte nella decisione processuale di ammissibilità, ha mancato di rispettare il termine per il deposito delle notifiche medesime. Le notifiche sono appunto avvenute, rispettivamente, il 1° giugno 2016 e il 13 giugno 2016 (dunque entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della stessa ordinanza, avvenuta il 22 aprile 2016). Il deposito delle stesse è invece avvenuto soltanto il 9 settembre 2016, ossia ben oltre il termine massimo del 21 luglio 2016.