Archivio rubriche 2017

1. Il 20 dicembre 2017 l’Assemblea del Senato ha approvato – a maggioranza assoluta, come richiesto dall’art. 64 Cost., e comunque nell’ambito di una significativa convergenza tra le principali forze politiche – una ampia riforma del regolamento. Si è trattato di un “colpo di coda” della XVII legislatura, per grande parte focalizzata su diverse e ulteriori riforme istituzionali, o – come è stato definito in una lettera del Presidente Giorgio Napolitano al relatore, sen. Roberto Calderoli, di cui si è data lettura ad approvazione avvenuta – di un “insperato miracolo” che, negli auspici del Presidente del Senato, sen. Pietro Grasso, consegna ai senatori della XVIII legislatura “un Senato che potrà funzionare ancora meglio”.
Ad ogni buon conto, si tratta di un testo molto ampio, che certamente inciderà in maniera rilevante su tratti importanti dell’organizzazione e delle procedure del Senato.

1. Il metodo, in vista della futura revisione organica dei regolamenti: intanto, una riforma “realisticamente praticabile” e largamente condivisa
In entrambe le Camere, su iniziativa dei rispettivi Presidenti, nell’ultimo mese si è tornato a discutere della riforma dei regolamenti parlamentari, dopo che la Giunta per il regolamento non si era più riunita, alla Camera, da novembre 2016, e, al Senato, da luglio 2014. Il 29 giugno 2017 la Giunta per il regolamento della Camera è stata convocata per verificare la sussistenza delle condizioni politiche per riprendere il percorso avviato ad inizio legislatura a proposito delle modificazioni del regolamento e sospeso in attesa dell’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

La Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari del Senato, nella seduta del 17 gennaio 2017, ha introdotto alcune interessanti novità in relazione alle modalità di presentazione in Assemblea di proposte emendative, ordini del giorno e ulteriori richieste procedurali quali richieste di stralcio, questioni pregiudiziali e sospensive, nonché richieste di non passaggio agli articoli e proposte di coordinamento, stabilendo che la presentazione in cartaceo debba essere accompagnata da una parallela trasmissione in via telematica. Nella stessa sede sono state individuate linee guida finalizzate alla standardizzazione della struttura dei documenti medesimi, corredate da allegati con esempi, modelli e indicazioni operative per la loro redazione.

Nel mese di maggio 2017, grande risalto sulla stampa nazionale ha avuto la c.d. circolare Aquilanti (dal nome dell’attuale Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Si tratta di una comunicazione trasmessa dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i dipartimenti, uffici e strutture della medesima Presidenza per ribadire che una serie di atti debbano essere sottoposti in preventiva visione, per il tramite del Segretario generale medesimo, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso della seduta del 17 gennaio 2017 la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari ha deciso di affiancare alla trasmissione cartacea all’Ufficio delle proposte di emendamento l’invio in forma elettronica delle stesse, considerandosi conclusa la procedura di presentazione solo ove avvenuta in entrambe le modalità.
Al fine di consentire una agevole trasmissione della forma elettronica degli emendamenti si illustra di seguito il semplice formato basato sul programma per la scrittura di testi Microsoft Word che dovrà essere impiegato per la stesura e trasmissione degli emendamenti, ODG, ecc.

Il Senato della Repubblica ha avviato in data 9 marzo 2017 una procedura telematica finalizzata alla ricezione di opinioni su un documento intitolato “Proposta di linee guida sulle consultazioni promosse dal Senato”, presentato dal Presidente del Senato in occasione dell'iniziativa "Rappresentanza e partecipazione", organizzata in occasione della "Settimana della partecipazione".
La consultazione pubblica, aperta fino al prossimo 30 aprile 2017, consente a chiunque (associazioni, istituti di ricerca, ma anche professionisti e singoli cittadini) di inviare osservazioni sulle proposte di linee guida, che a loro volta raccolgono l’esperienza maturata dal Senato in occasione di precedenti consultazioni pubbliche, svoltesi su tematiche specifiche (come la cosiddetta “economia circolare” o il Marchio “Italian Quality”), alle quali si affianca l’esperienza specifica della 11a Commissione Lavoro, che si è dotata di una propria piattaforma telematica, utilizzata a più riprese in relazione alla discussione di proposte di legge al suo esame.

Si è già avuto occasione di segnalare in questa rubrica i diversi “seguiti” alla sent. 120 del 2014 della Corte costituzionale, che hanno portato alla sollevazione di diversi conflitti di attribuzione in materia di autodichia degli organi costituzionali. In particolare, se ne sono avuti in relazione alle norme fondanti l'autodichia del Senato e al concreto esercizio di tale potere sulla base di esse (dichiarato ammissibile con ord. n. 137 del 2015 della Corte costituzionale), al contenzioso tra ex dipendenti della Presidenza della Repubblica su questioni legate al trattamento previdenziale (dichiarato ammissibile con ord. n. 138 del 2015 della Corte costituzionale).
Un ulteriore ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato in questo ambito – relativo alla deliberazione degli articoli da 1 a 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, secondo il testo coordinato con le modifiche approvate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 6 ottobre 2009, n. 77, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 15 ottobre 2009, n. 781 – successivamente alla dichiarazione di ammissibilità (avvenuta con ord. n. 91 del 2016) è stato recentemente dichiarato improcedibile per questioni legate alla fase introduttiva del giudizio (ord. 57 del 2017).
In particolare, il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché il giudice ricorrente (Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro), pur avendo notificato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il ricorso e l’ordinanza dichiarativa dell’ammissibilità entro i termini fissati dalla stessa Corte nella decisione processuale di ammissibilità, ha mancato di rispettare il termine per il deposito delle notifiche medesime. Le notifiche sono appunto avvenute, rispettivamente, il 1° giugno 2016 e il 13 giugno 2016 (dunque entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della stessa ordinanza, avvenuta il 22 aprile 2016). Il deposito delle stesse è invece avvenuto soltanto il 9 settembre 2016, ossia ben oltre il termine massimo del 21 luglio 2016.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633