1. Nel numero precedente abbiamo raccontato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.C.M. contenente la nuova disciplina sull’AIR, la VIR e la consultazione. Il parere è del 7 giugno scorso e alla fine di novembre il d.P.C.M. non è stato emanato, nonostante il parere avesse complessivamente espresso apprezzamento per la nuova disciplina. Nessuna spiegazione è data di questo ritardo che supera i cinque mesi *.
2. La Regione Calabria aveva previsto nello Statuto il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi; il Comitato è stato soppresso dalla legge 6 agosto 2012, n. 34 ma oggi è in dirittura d’arrivo una proposta di legge statutaria del 3 novembre 2016, approvata all’unanimità in Commissione il 29 maggio scorso, con la quale si introducono due nuovi articoli uno sulla qualità della normazione e semplificazione e l’altro sui testi unici.
Nella relazione si legge che la proposta di legge intende rispondere alla sempre più avvertita esigenza di semplificazione normativa e di miglioramento della qualità della normazione intese come strumenti di garanzia sia della certezza del diritto, sia dell’efficacia dell’intervento del legislatore. Ma allora perché abrogare l’organo consiliare dedicato a questi temi?
Anche sulla nuova disciplina dei testi unici le perplessità non mancano. Il nuovo articolo 44 prevede che i testi unici possono essere redatti dalle strutture del Consiglio, oltreché della Giunta, con l’assistenza della Commissione consiliare competente. Una collaborazione Consiglio – Giunta nella redazione dei testi unici è senz’altro utile e opportuna, come l’esperienza della Lombardia insegna, mentre non sembra fattibile la redazione di testi unici da parte di chi non gestisce e svolge le funzioni amministrative nel settore da disciplinare.
Se il Consiglio delega la Giunta a presentare un testo unico, dice ancora il nuovo articolo 44, “individua le fonti legislative ed eventualmente regolamentari da raccogliere nel testo unico”. Se la previsione sarà attuata, avremo i testi unici misti che erano stati previsti per l’ordinamento statale e poi abbandonati perché avevano il vantaggio di dare al cittadino tutta la normativa interna di una data materia, ma ci si accorse che legge e regolamento hanno troppe differenze tra loro per essere accomunati in un unico testo. A volte la disciplina di un fatto è contenuta in parte in una norma primaria e in parte in una norma secondaria e mentre la legge può essere impugnata alla Corte costituzionale, il Regolamento no. Il giudice può disapplicare il regolamento ma non la legge. La legge successiva è in grado di abrogare un regolamento anteriore, mentre il Regolamento può abrogare solo un altro regolamento, ma non la legge anteriore.
Senz’altro da condividere, invece, la previsione che i testi unici possono essere abrogati, modificati o derogati solo espressamente, con l’inserimento della nuova norma all’interno del testo unico.
3. Con l’elezione diretta dei presidenti delle Giunte, i Consigli regionali hanno perso peso politico ed allora, da più parti, si è proposto di attivare la valutazione e il controllo delle politiche pubbliche, che non si fa con i tradizionali strumenti delle interrogazioni e interpellanze. Pare che i Consigli regionali abbiano intenzione di seguire tale suggerimento dato che si è svolto a Firenze, il 6 novembre scorso, la prima edizione del Master in Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, promosso dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative di regioni e province autonome e dal Senato della Repubblica. I partecipanti hanno sperimentato metodi e tecniche di analisi e valutazione applicati a politiche attuate nei territori di appartenenza.
4. I costituzionalisti operanti in tutte le università della Sicilia hanno redatto un nuovo statuto della Regione pubblicato da Giappichelli (il commento è stato curato da Ruggeri, D’Amico, D’Andrea e Moschella) in cui trova adeguato spazio il tema della qualità della normazione. Queste le principali disposizioni:
- una previsione generale che impone la redazione dei testi normativi “con chiarezza, organicità e semplicità”, rinviando alla legge regionale la previsione dei casi nei quali i progetti di legge devono essere accompagnati dall’ATN e dall’AIR;
- istituzione del Comitato per la qualità della normazione, il quale esprime pareri e formula proposte sui progetti di legge sottoposti al suo esame, e in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, delle proposte deliberate dal Comitato a maggioranza dei suoi componenti, il progetto di legge deve essere approvato dall’assemblea a maggioranza dei suoi componenti;
- le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente dell’Assemblea, d’intesa con l’Ufficio di presidenza;
- le commissioni assembleari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sui progetti di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi sui destinatari;
- con legge regionale è disciplinato l’inserimento nelle leggi, al fine della valutazione degli effetti dalle stesse prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.
Segue la normativa sui testi unici legislativi e regolamentari (distinti, e non misti come nella previsione della Regione Calabria) abrogabili o modificabili solo in modo espresso.
* P.S. Nelle more della pubblicazione di questo numero della Rivista, nel n. 280 della G.U. del 30/11/2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 contenente il Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.