A.S., Doc. XVIII, n. 201, 10 maggio 2017
Motivi della segnalazione
La 10a Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato, nell’esaminare la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM (2016) 821def.), ha espresso parere contrario specie per ciò che riguarda il rispetto del principio di proporzionalità.
Obiettivo della proposta è modificare la c.d. direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) per introdurre una nuova procedura di notifica alla Commissione per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione relativi all’accesso e all’esercizio di attività di servizi, avendo mostrato l’attuale procedura l’incapacità di assicurare la piena e corretta attuazione della c.d. direttiva servizi stessa da parte degli Stati. In particolare, la nuova disciplina dispone che una misura nazionale di regolamentazione non possa esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini qualora non si sia provveduto alla previa notifica della misura stessa alla Commissione europea o qualora non siano trascorsi tre mesi da tale notifica.
Tale procedura è tuttavia parsa eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea di incrementare la competitività ed integrare i mercati dei servizi nell’Unione europea: introducendosi un divieto per gli Stati membri di adottare un progetto di misura notificato per un periodo di tre mesi dopo la segnalazione, essa determina infatti un rallentamento del processo decisionale e rappresenta un indiscutibile appesantimento procedurale. Come sottolineato nel parere della 14a Commissione alla 10a Commissione, tale misura, imponendo essa l’inefficacia di misure legislative o regolamentari nazionali, regionali o locali, per un mero vizio procedurale di forma, sembra in definitiva interferire in modo eccessivo sulla potestà legislativa e amministrativa degli Stati membri.