Aggiornato al 09.07.2018
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è occupata, nel corso degli ultimi mesi, di temi non secondari rispetto alle proprie attività istituzionali.
Il primo atto a cui si ritiene opportuno far riferimento è rappresentato dalle Linee Guida sulla Compliance Antitrust pubblicate nel supplemento al Bollettino settimanale n. 15/2018[1].
Le “Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90” riconoscono l’adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali, tra le possibili circostanze attenuanti.
Con questo atto, l’Autorità ha voluto fornire alle imprese un orientamento circa elementi non affatto trascurabili quali:
- i)la definizione del contenuto del programma di compliance;
- ii)la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell’eventuale attenuante;
- iii)i criteri che l’Autorità intende adottare nella loro valutazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante.
Le linee guida sono state elaborate considerando prioritario il perseguimento di obiettivi di policy quali la promozione di una cultura della concorrenza diffusa nel tessuto imprenditoriale, la prevenzione degli illeciti antitrust attraverso la tempestiva adozione di programmi di compliance efficaci, la certezza giuridica in ordine ai criteri di valutazione dei programmi di compliance ai fini del riconoscimento dell’attenuante e la definizione di un sistema di incentivi coerente con quello sottostante al programma di clemenza.
Nel Bollettino settimanale n. 20/2018, l’Autorità è tornata sul regolamento in materia di rating di legalità, approvando una nuova modifica al regolamento già in vigore, al fine di tenere in conto i risultati della «consultazione pubblica preventiva per la revisione del Regolamento avente ad oggetto, in particolare, talune modifiche dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, dell’articolo 3, comma 2, lettera f), dell’articolo 5, commi 2, 3, 3-bis, 3-ter e 8, dell’articolo 6, commi 2, 2-bis, 4, 4-bis e 8, dell’articolo 7, comma 1 e dell’articolo 8, comma 1».
Le ultime considerazioni vengono svolte con riguardo ad un regolamento e ad un pronunciamento giudiziario che riguardano i dipendenti dell’Autorità.
Nel supplemento al Bollettino settimanale n. 24/2018 è stato pubblicato il provvedimento di modifica del Codice etico riguardante il personale in servizio presso gli Uffici dell’Autorità.
Con questa modifica, l’Autorità ha adeguato il contenuto del precedente regolamento alle evoluzioni normative intervenute nell’ordinamento nazionale negli ultimi anni: si è tenuto, in particolare, conto delle disposizioni introdotte con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Il Codice etico ha acquisito – riconosce l’Autorità – nell’ambito delle azioni volte a prevenire fenomeni corruttivi, la peculiare accezione di «misura di prevenzione della corruzione» ed è per questo un atto che pur avendo una valenza interna è destinato ad avere una applicazione esterna in caso di eventuali accertamenti di responsabilità dei dipendenti.
Infine, si ritiene utile richiamare l’ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 19 giugno 2018, la quale è intervenuta sulla delicatissima questione della individuazione del giudice competente a decidere le controversie in materia di lavoro dei dipendenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
[1]I Bollettini settimanali e i rispettivi supplementi sono liberamente accessibili collegandosi al sito http://www.agcm.it/bollettino-settimanale.html?separatore=0&anno=0&start=10.