Aggiornato al 03.12.2018
Rubrica a cura di Giovanna De Minico
Scheda di Fabio Dell’Aversana
Nel periodo preso in considerazione ai fini della redazione della presente nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato un atto che avrà una grande ricaduta sul sistema.
Il riferimento è al regolamento del 30 ottobre 2018 sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) [1].
Il tema trattato è di grande attualità e, pertanto, pare opportuno fare cenno alle esigenze a cui si vuol offrire tutela con gli atti normativi che sono stati fin qui adottati e, da ultimo, con il regolamento in commento.
In estrema sintesi, con il termine whistleblower ci si riferisce genericamente al soggetto che, lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata, si trovi a essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività che meriti di essere segnalato, a seconda dei casi, ai vertici aziendali ovvero all’autorità giudiziaria o, in talune circostanze, all’attenzione dei media. L’obiettivo perseguito è, ovviamente, che quel comportamento e tutte le attività che da esso discendono abbiano fine.
La materia è stata considerata in maniera approfondita nei paesi anglosassoni, ove il termine, infatti, è stato coniato: basti pensare al fatto che il Public Interest Disclosure Act risale al 1998 per comprendere quanto sia stato lungo il percorso dell’ordinamento italiano per raggiungere quei risultati acquisiti in altri contesti da molto tempo.
Tornando alla disamina del regolamento dell’ANAC, pare opportuno sottolineare il potere normativo dell’Autorità trova il suo fondamento nell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, a mente del quale «qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione».
Sulla base di questa norma, l’ANAC ha precisato che il potere sanzionatorio può essere esercitato:
• d’ufficio, qualora si accerti una o più delle violazioni di cui all’art. 54 bis, comma 6, nell’ambito di attività espletate secondo la Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza dell’Autorità;
• su comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. h);
• su segnalazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. i).
Le comunicazioni e le segnalazioni avranno indubbiamente un ruolo determinante ed è per questo che è necessario – rectius, indispensabile – che siano offerte adeguate garanzie al denunciante; esse sono presentate, precisa l’art. 3 del regolamento, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.
Seguono poi nell’articolazione del regolamento alcune norme dedicate allo svolgimento del procedimento e alla possibilità di ricorrere ad un procedimento sanzionatorio semplificato.
Infine, particolare attenzione è dedicata alla problematica della trasparenza dell’attività compiuta: infatti, l’art. 11 del regolamento dispone che «il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità nella sezione dedicata alle segnalazioni di cui all’art. 54 bis dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell’avvenuta ultima notificazione.
Il Consiglio può altresì disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente.
Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, può disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anche parzialmente anonima ovvero l’esclusione della pubblicazione».
[1] Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018 ed è consultabile sul sito istituzionale dell’Autorità http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=5a2f82b10a7780423014ee7070d6ddd4.