TAR Campania, Napoli, 20 febbraio 2018, n. 1103
Ai fini della legittima adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente non rileva né che lo stato di pericolo sia ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del destinatario dell'ordine, essendo meramente necessario che lo stesso abbia la disponibilità dei luoghi interessati, né che la situazione emergenziale si sia protratta nel tempo, occorrendo solo l'attualità del pericolo al momento dell'adozione del provvedimento.