TAR SICILIA, Palermo, 21 dicembre 2017, n. 2958
L'ordinanza impugnata è stata adottata dal sindaco del Comune di Montallegro per fronteggiare la situazione determinata dalla decisione del gestore di procedere al distacco degli allacci fognari nei confronti degli utenti morosi, malgrado le previsioni della convenzione prevedessero la sola interruzione della erogazione dell'acqua.
L'opzione perseguita dal gestore, tuttavia, malgrado quanto opinato nel ricorso, non trova fondamento giustificativo nel regolamento di utenza, il cui punto 2.6.6 prevedeva il distacco per morosità solo per l'allaccio idrico e non anche per quello fognario.
Come già sottolineato con la sentenza n. 125/2017, la prospettata interruzione degli allacciamenti fognari per i morosi costituiva per il Comune una situazione imprevedibile che coinvolgeva un elevato numero di soggetti ed in quanto tale non poteva essere fronteggiata con gli strumenti ordinari: non è revocabile in dubbio che l'interruzione di un elevato numero di allacciamenti fognari delle singole utenze, ancorché morose (ed impregiudicati gli ulteriori rimedi previsti dall'ordinamento per il recupero, da parte del gestore, di quanto dovuto) poteva dar luogo a un grave pericolo per la salute pubblica, anche in considerazione che l'interruzione degli allacci fognari avrebbe comportato l'inabitabilità delle relative abitazioni.
Non sussiste, infatti, differentemente dal caso di mera interruzione dell'erogazione dell'acqua, alcuna alternativa per lo sversamento dei reflui.