TAR LAZIO, Roma, 9 gennaio 2018, n. 158
La sussistenza - contestata da parte ricorrente - dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, riconducibile alla tipologia di cui all'art. 50 TUEL, viene affermata alla luce della situazione puntualmente descritta nell’atto gravato, come riferita alla presenza, nel deposito cimiteriale, di un elevato numero di resti mortali mummificati rinvenuti in esito a precedenti operazioni di estumulazione ordinaria per scadenza delle relative concessioni.
Nel rappresentare come il deposito possa accogliere tali resti per un periodo limitato di tempo, nell’ordinanza viene evidenziata la necessità della loro rimozione al fine di "prevenire la dispersione di gas o percolazioni" con conseguente pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica.
Trattasi di circostanze pienamente idonee a sorreggere la contestata misura extra ordinem, con la quale si intende far fronte ad una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica derivante dal protrarsi della permanenza delle salme mummificate nel deposito cimiteriale, incompatibile con la funzione del deposito stesso e contraria alle norme di igiene pubblica.
Né la situazione potrebbe essere affrontata con strumenti ordinari, quali il restringimento delle salme e la loro reinumazione o ritumulazione, posto che, per come espressamente affermato nella gravata ordinanza, non vi è disponibilità di spazi liberi per le sepolture per inumazione mentre vi è una esigua disponibilità di loculi per la tumulazione - da destinarsi alle sepolture ordinarie - circostanze queste che trovano conferma alla luce degli atti depositati al fascicolo di causa, tra cui la nota del 10 marzo 2017, redatta dalle stesse società ricorrenti, con la quale è stata segnalata l'emergenza di loculi, e la nota della ricorrente Socim del 13 novembre 2017 circa la indisponibilità di aree nei campi di inumazione.
Stante, quindi, la preclusione alla sistemazione delle salme mummificate secondo le diverse procedure di inumazione e tumulazione, non essendovi loculi e aree disponibili a tali fini - per come peraltro risultante in esito alla istruttoria disposta a tal fine con ordinanza n. 5758/2017 - correttamente il Sindaco, nell'esercizio dei poteri allo stesso attribuiti dall'art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000, ha adottato la gravata ordinanza per ragioni di tutela della salute e dell'igiene pubbliche, suscettibili di subire pregiudizio dal protrarsi della situazione in cui versa il deposito cimiteriale, individuando nella cremazione delle salme la soluzione alle problematiche connesse alla loro permanenza nel deposito.
Presupposti per l'adozione, da parte del Sindaco, di ordinanze contingibili ed urgenti, sono la sussistenza di un pericolo imminente per la salute e l'igiene pubblica, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799; 26 luglio 2016 n. 3369), nonché la proporzionalità del provvedimento (Consiglio di Stato sez. V 21 febbraio 2017 n. 774), quale mezzo adeguato ed idoneo a fronteggiare la situazione e l'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità, irrilevante essendo che la situazione sia risalente nel tempo laddove sia proprio il protrarsi di tale situazione ad aggravare il pericolo e l'urgenza del provvedere, i quali giustificano la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.
Tale misura, coerentemente con le disposizioni dettate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, non potendosi fare ricorso al procedimento ordinario di inumazione o di sistemazione in loculi per indisponibilità degli appositi spazi, appare, invero, essere l'unica soluzione possibile ed idonea a fronteggiare la descritta situazione, adottata in esito ad una istruttoria adeguata e sorretta da congrua motivazione.