TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, 14 dicembre 2017, n. 831
Deve ritenersi, in linea di principio, illegittimo l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la bonifica di siti inquinati poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato all'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 una specifica competenza (già ribadita dalla l.r. Em. Rom. n. 5 del 2006 poi dichiarata in parte incostituzionale sotto un diverso profilo) di cui è titolare l'Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l'ordinamento di settore appronta (cfr. artt. 239 e ss. d. lgs. n. 152 del 2006). D'altronde, l'uso dell'ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal Codice dell'ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l'adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza. Nel caso di specie, peraltro neppure sussistevano i presupposti di contingibilità ed urgenza tali da radicare il legittimo esercizio del potere ex art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000, poiché al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata il soggetto che ha dato luogo alla fuoriuscita di carburante (C.B.A. di Calori s.r.l.) aveva comunicato anche al Comune di Castiglione dei Pepoli la ripresa dell'attività di bonifica, poi regolarmente conclusasi.