Archivio rubriche 2018

Regolamenti comunali e installazione di impianti di telefonia mobile (1/2018)

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 febbraio 2018, n. 1027

Il Tar condivide la censura secondo cui la regolamentazione comunale invocata a giustificazione del diniego eccede le prerogative dell'ente locale in materia di telecomunicazioni.
Il diniego si fonda sulla previsione del regolamento comunale di Bacoli in materia di posizionamento di impianti di telecomunicazione che individua aree sensibili (suddivise in tipo "A", aree di interesse storico o paesaggistico; tipo "B", aree con presenza di scuole pubbliche o private, strutture sanitarie, aree verdi, centri storici, aree ad alta densità abitativa o aree dove vi sia una considerevole presenza di impianti); dalle aree di tipo B in un raggio di 500 metri "da aumentare o diminuire a seconda delle frequenze e della potenza dell'emissione ma in ogni caso non inferiore a 300 metri" è stabilito il divieto (art. 4) di installazione di impianti di telecomunicazione; nelle aree di tipo A e B è comunque previsto l'obbligo di rilocalizzazione (art. 5) dell'impianto già esistente in altra zona.


Per orientamento costante e consolidato della giurisprudenza, l'individuazione preventiva e a scopo cautelativo di un numero limitato di aree ritenute idonee all'installazione degli impianti di telecomunicazioni da parte del regolamento comunale non può tradursi di fatto in un divieto di carattere generale riguardante la maggior parte del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa ed in contrasto con l'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001, secondo cui "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"; tale norma deve essere infatti interpretata nel senso che la potestà regolamentare dei Comuni, per essere legittimamente esercitata, non deve dettare limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ma disciplinarne solo il corretto insediamento urbanistico e territoriale, con la possibilità di individuare alcuni siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche.
Il Comune non può infatti prevedere limiti di carattere generale, volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici. Il regolamento comunale nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale (cfr. ex multis, di recente, Cons. Stato n. 3891/2017, TAR Napoli sez. VII n. 4036/2017, TAR Toscana n. 1062/2017).
Le citate disposizioni del regolamento comunale per l'installazione di impianti di radiotelecomunicazioni, devono quindi considerarsi illegittime, quando come nel caso di specie, in considerazione dell'eccessività del criterio distanziale (500-300 metri) e del novero dei siti sensibili (definizione così ampia e generica da ricomprendere verosimilmente qualsiasi zona residenziale all'interno del comune), i criteri di localizzazione di fatto impediscono l'installazione degli impianti di telecomunicazione all'interno del centro abitato (cfr. in termini TAR Napoli sez. VII n. 5988/2016).
La previsione in questione costituisce infatti un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, L. n. 36/2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633