CONS. STATO, sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444
I Comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente l'istallazione di essi su tutto il territorio comunale.
È, pertanto, precluso alle amministrazioni comunali d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011 n. 3888).
Nella specie l'art. 23 dell'impugnato regolamento del Comune di Trani ha previsto il divieto generalizzato all'installazione di impianti di telefonia "all'interno del perimetro del centro abitato e all'esterno di tale perimetro, sulle coperture e in adiacenza di edifici".
L'assenza di alcun puntuale e specifico riferimento ad aree sensibili, ed alla sottostante esigenza di ridurre (non aumentare) in esse i livelli di esposizione della popolazione, unitamente alla genericità del divieto rendono del tutto incerti ed immotivati i criteri di localizzazione degli impianti, in contrasto con la specifica normativa di settore sulla compatibilità degli impianti per la telefonia mobile, qualificati ex lege opere di urbanizzazione primaria, con tutte le destinazioni urbanistiche delle zone di piano (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, ord. 7 dicembre 2017 n. 5477).