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Potestà regolamentare del Comune e obbligo vaccinale (1/2018)

CONS. STATO, sez. III, 14.02.2018, n. 962

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’appello avverso la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, che aveva respinto il ricorso proposto dagli appellanti per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Trieste, recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni. In particolare, gli appellanti, residenti a Trieste, sono genitori di due bambini che intendono frequentare nell’anno scolastico 2017/18 la scuola per la prima infanzia (il c.d. “nido d’infanzia” destinato ai bambini di età fra i tre mesi ed i tre anni) e la scuola dell’infanzia (la c.d. “scuola materna” destinata ai bambini di età tra i tre ed i sei anni) del Comune di Trieste. Tali bambini non sono stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie (antipolio, antidifterite, antitetano, antiepatite B).


Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per violazione della riserva di legge, di incompetenza della potestà regolamentare, di violazione dell'art. 1 Legge 689/1981, di violazione dello Statuto Comunale, di eccesso di potere. Rilevano in particolare che l'art. 117 co. 2 Cost. stabilisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato alla:
- lett. n) in tema di "norme generali sull'istruzione", tra le quali rientrano sicuramente anche quelle di accesso alle strutture educativo-scolastiche;
- lett. m) in tema di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", tra i quali rientrano anche le modalità di erogazione e di accesso ai servizi educativo-formativi.
Trattandosi, quindi, di materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, solo a questo competerebbe legiferare e adottare regolamenti in queste materie.
Da ciò deriverebbe l'illegittimità delle modifiche approvate dal Consiglio Comunale di Trieste al sistema di accesso a strutture educativo-scolastiche infantili.
La doglianza non è condivisa dal Collegio.
Innanzitutto rileva che la disposizione regolamentare - che riproduce in sostanza le norme statali, che dispongono l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'accesso alle collettività infantili - si limita a disciplinare i requisiti di accesso ai servizi facoltativi gestiti dal Comune per i bambini di età ricompresa tra 0-6 anni.
Occorre sottolineare, infatti, che gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali non costituiscono "scuole dell'obbligo" e che tali strutture sono organizzate e gestite dal Comune come servizi facoltativi resi alla popolazione residente.
Trattandosi di servizi facoltativi organizzati dallo stesso Comune, legittimamente il Consiglio Comunale, nell'esercizio del suo potere regolamentare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto ad integrare il proprio precedente regolamento che disciplina l'organizzazione delle strutture, integrando i requisiti di accesso.
La potestà regolamentare del Consiglio Comunale riguarda tutte le materie che competono al Comune in quanto Ente Locale territoriale (art. 3, comma 4, ultimo inciso, art. 7, comma 1 e soprattutto art. 13, comma 1 del TUEL), come confermato dalla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 1/2006 (art. 5, comma 1, art. 8 commi 1 e 4, art. 11, art. 13 comma 1 e 3).
Tra tali materie, per le quali il Consiglio Comunale può esercitare il proprio potere regolamentare, rientrano sia il potere di organizzazione dei servizi (art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL) che la cura del "diritto alla salute per tutti gli abitanti" previsto dall'art. 6 dello Statuto del Comune di Trieste, disposizione, quest'ultima espressamente richiamata nella delibera impugnata.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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