TAR SARDEGNA, Cagliari, 8 febbraio 2018, n. 85; TAR SARDEGNA, Cagliari, 8 febbraio 2018, n. 86
L'ordinanza dirigenziale impugnata non riveste le caratteristiche del provvedimento extra ordinem ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000, ma è stata emanata nell'esercizio del potere di ordinaria amministrazione riconducibile all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente).
Secondo la giurisprudenza che si condivide il potere di ordinanza ex art. 14, d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 192, d.lgs. n. 152/2006) ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall'art. 54 T.U. enti locali.
Tale ultimo potere deve essere atipico e residuale e cioè esercitabile (sempre che ricorrano i presupposti dell'urgenza, della gravità e del pericolo, ecc.), allorquando non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore; viceversa proprio l'art. 14, comma 3, configura una siffatta specifica normativa con la previsione di un ordinario potere d'intervento attribuito all'autorità amministrativa.
Quanto alla individuazione dell'organo competente all'adozione dell'ordinanza ex art. 14 cit., dopo l'entrata in vigore del t.u. enti locali, tale provvedimento rientra nella competenza del responsabile dell'area tecnica e non del sindaco (Cfr. C. di S., Sez. V, 12.6.2009, n. 3765).
Anche la più recente giurisprudenza ha ritenuto che: "la competenza ad adottare ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati in base all'art. 192 comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 spetti al dirigente e non al sindaco, in virtù del principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di cui all'art. 107, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 " (T.A.R. Campania, Napoli, 10.2.2012, n. 730).