TAR CALABRIA, Catanzaro, 11 dicembre 2017, n. 1934
A prescindere dalla mancata denominazione dell'atto (che non sarebbe stata comunque vincolante, Cons. St., sez. III, 15 giugno 2015, n. 2956) e dall'assenza di riferimenti legislativi specifici, quella in controversia è un'ordinanza extra ordinem adottata in una situazione di emergenza, (questa sì indicata chiaramente, derivante dalla frana di un tratto di strada e consistente nel rischio imminente di "arretramento della corona di frana"), a tutela degli interessi pubblici cui è funzionale l'esercizio del potere extra ordinem previsto dall'art. 54 d.lgs. 267/2000, ovvero, al fine, nello specifico, di tutelare la "pubblica incolumità", compromessa dal pericolo di instabilità dei fabbricati.
Peraltro, dal tenore letterale del provvedimento emerge anche la chiara volontà dell'ente di adottare un'ordinanza sussumibile nell'art. 54 d.lgs. 267/2000, poiché l'atto è stato comunicato al Prefetto cui spetta la "predisposizione degli strumenti necessari" (cfr. art. 54 co. 4 d.lgs. 267/2000), seppure, anche sotto questo profilo, con un generico richiamo all'"iter amministrativo di competenza".
Nel caso di specie, tuttavia, l'atto contingibile ed urgente non è stato adottato dal Sindaco del Comune, bensì da un dirigente, il quale ha avocato a sé il potere che, sulla base della giurisprudenza costante in materia, è riconosciuto solo all'organo posto al vertice dell'ente comunale quale Ufficiale di Governo.
In senso sostanzialmente analogo:
TAR CAMPANIA, Napoli, 18 dicembre 2017, n. 5930
TAR CAMPANIA, Napoli, 8 gennaio 2018, n. 110
TAR CAMPANIA, Salerno, 26 febbraio 2018, n. 325