TAR PUGLIA, Lecce, 07 febbraio 2018, n. 144
Il ricorso è fondato sotto il profilo della carente motivazione dell'ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Grottaglie.
Ed invero, dopo una ricognizione relativa al rinvenimento, da parte di agenti della Guardia di Finanza di Martina Franca, di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'area di pertinenza della ricorrente e alla indicazione del loro stato di abbandono sulla nuda terra, l'ordinanza adottata si limita a recare l'affermazione che "dato che lo stato dei luoghi, così come si è accertato, arreca un grave danno all'ambiente, è di estrema pericolosità per la pubblica e privata incolumità ed apporta un'alterazione sostanziale e definitiva dell'assetto urbanistico-territoriale della zona...", "ordina alla signora El. Id., di adottare...di procedere alla rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti rinvenuti con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle procedure operative, amministrative e dei tempi indicati dall'art. 242, commi 2 e seguenti del D.lgs. 152/2006".
Il Collegio ritiene di dove evidenziare che il contenuto del provvedimento impugnato non è coerente con lo schema legale tipico del provvedimento amministrativo, secondo la chiara indicazione recata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
La norma in questione, nel disciplinare la motivazione del provvedimento, pone a carico di ogni Autorità amministrativa l'obbligo di rendere noti al suo destinatario i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto adottato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
L'obbligo di motivazione, funzionale all'esigenza democratica di permettere il controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa, specie tenuto conto del fatto che essa si svolge in assenza di preventivo consenso del cittadino amministrato, risulta ancor più pregnante quando la decisione appartiene, come nella specie, non solo al catalogo dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario o sacrificativi di sue posizioni giuridiche, ma è anche frutto di un'azione amministrativa che si colloca al di fuori degli ordinari strumenti di gestione della cosa pubblica.
Il potere di adottare un'ordinanza extra ordinem non può essere adeguatamente esercitato facendo richiamo a una situazione di pericolo e di pregiudizio per l'incolumità pubblica genericamente evocate.
Esso, ben al contrario, deve costituire momento terminativo di un percorso logico giuridico e di esternazione di motivi che inducano il destinatario a rendersi conto delle reali ed effettive ragioni che hanno indotto la p.a. a sacrificarne la sfera giuridica.
Nel caso di specie, pur in presenza di una serie di rilevanti attività economiche imposte alla ricorrente, quali a titolo esemplificativo, il ripristino dello stato dei luoghi, la medesima non è stata posta nella condizione migliore di comprendere perché dovesse adoperarsi al fine di bonificare l'area di sua proprietà, pur a fronte di un illecito abbandono di rifiuti da altri posto in essere.