TAR LAZIO, Latina, 23 febbraio 2018, n. 89
È illegittima la delibera del Commissario straordinario di Terracina con la quale era stato integrato l'art. 2 comma g) del Regolamento comunale per l'installazione di impianti di comunicazione, sia per l'omessa comunicazione obbligatoria ai gestori di telecomunicazione del relativo procedimento approvativo, sia perché l'inclusione tra le aree sensibili del palazzetto dello sport si è concretata in una violazione della competenza statale esercitata con la L. n. 36 del 2001 e il DPCM 8.7.2003, con una scelta, peraltro, affatto arbitraria e priva di alcuna motivazione; sia perché la previsione include un illegittimo criterio distanziale generico ed eterogeneo.