TAR LOMBARDIA, Milano, 26 febbraio 2018, n. 529; TAR LOMBARDIA, Milano, 26 febbraio 2018, n. 530
La ricorrente aveva impugnato, da un lato, la delibera del Consiglio comunale di Aicurzio n. 19 del 12.09.2013 recante l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale concessorio non ricognitorio, dall'altro, la nota prot. 31.10.2013, con la quale il Comune aveva comunicato l'avvenuta adozione del regolamento ed il termine previsto per il pagamento eventualmente dovuto.
Per il giudicante il regolamento riveste natura di atto amministrativo generale, non immediatamente applicabile in relazione all'introduzione del canone patrimoniale concessorio non ricognitorio, giacché necessita di atti applicativi diretti ad individuare le concrete fattispecie ad esso assoggettabili e la quantificazione dell'importo in ipotesi dovuto sulla base dei criteri generali di quantificazione posti dal regolamento stesso.
Ne deriva che il regolamento in questione è in sé privo di immediata attitudine lesiva, che si può manifestare solo attraverso i successivi e specifici atti applicativi, che, nel caso di specie, non risultano ancora adottati nei confronti della ricorrente.