TAR SICILIA, Catania, 29 marzo 2018, n. 670
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 bis della l.r. n. 35/1997, come introdotto dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 6/2011, secondo cui il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato solamente secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, considerato che solamente lo statuto comunale può legittimamente attribuire al Consiglio comunale un siffatto potere del tutto sconosciuto alla normativa di rango primario.
Infatti, come condivisibilmente affermato dalla costante giurisprudenza, anche del Tar Sicilia, “l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale può essere legittimamente disciplinato solo dallo «statuto» dell'ente locale e solo in tale ambito eventuali norme regolamentari possono determinare, esclusivamente, le procedure relative all'applicazione dell'istituto” (in tal senso, ex multis, sent. n. 1653/2015, che a sua volta richiama C.G.A.R.S. n. 1175/2007).
Ne consegue, pertanto, l’illegittimità dell’impugnata delibera del Consiglio comunale di Zafferana Etnea, volta ad eludere le disposizioni di legge poste a tutela della figura del Presidente del Consiglio comunale, allo scopo di pervenire (comunque) alla sua revoca, pur a fronte di relative disposizioni statutarie che non ne consentano la deliberazione.
Non assume rilievo, in senso contrario, quanto eccepito dai controinteressati in relazione al comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 6/2011, osservando il Collegio come l’obbligo di adeguamento degli statuti comunali ivi stabilito non valga a far ritenere che la previsione del citato comma 1 di tale art. 10 possa applicarsi automaticamente (in tal senso, sent. Tar Sicilia n. 1326/2015).