TAR CALABRIA, Catanzaro, 4 aprile 2018, n. 809
Con l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 2017 il Comune di Soverato, richiamati i precedenti atti di "chiusura al pubblico dell'attività di cinematografo" (ordinanza n. 4/2017) e di successiva revoca in autotutela (ordinanza n. 6/2017), nonché gli approfondimenti istruttori circa il "titolo di proprietà dell'immobile" si disponeva la sospensione con effetto immediato dell'esercizio dell'attività e la chiusura della sala cinematografica.
Per il Tar non vi è alcuna traccia della valutazione della sussistenza, in concreto, del pericolo per la pubblica incolumità (eventualmente del pubblico cui è aperta la sala cinematografica).
La mancanza di tale condizione legittimante, già evincibile dalla lettura dell'atto, è peraltro stata attestata dalla stessa amministrazione in un precedente atto di revoca in autotutela, adottato pochi mesi prima (ordinanza n. 6 del 3 marzo 2017) ed espressamente richiamato per relationem nel provvedimento in oggetto, con il quale il Comune, riesaminando la situazione specifica e la propria precedente determinazione di "sospensione immediata con chiusura al pubblico" dell'attività (oggetto dell'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2017), rappresentava che non sussistevano motivi di pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini tali da giustificare tale drastica misura restrittiva dell'attività imprenditoriale.
Sotto questo profilo, nella motivazione del provvedimento non emerge alcun sopravvenuto cambiamento della situazione in fatto.
Non risulta inoltre essere stato rispettato il principio di residualità del potere extra ordinem. Dalla lettura degli atti istruttori (nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 31 marzo 2017) emerge invece che l'assetto degli interesse avrebbe dovuto essere regolato, nella fattispecie concreta, mediante l'esercizio dell'ordinario potere di controllo, vigilanza, ed eventualmente, sanzionatorio in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cinematografo (avviata dal ricorrente tramite SCIA, poiché ciò su cui in definitiva è emerso il contrasto di interessi attiene al profilo della legittimazione derivante dal titolo di detenzione dell'immobile; cfr. nota sopra citata dei Vigili del Fuoco)
Va peraltro osservato che il presupposto di "pericolo imminente per la pubblica incolumità" non è evincibile neanche dagli esiti del sopralluogo, di cui al verbale del Servizio di Polizia Locale del 4 gennaio 2017, i quali riguardano irregolarità comunque inerenti la materia edilizia e la normativa in materia di prevenzione incendi (profili in ogni caso anche contestati da parte ricorrente), non integranti comunque la situazione eccezionale e di pericolo fronteggiabile con l'ordinanza contingibile ed urgente.