CONS. STATO, sez. V, 26.04.2018, n. 2535
L'art. 54, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 consente espressamente a colui che sostituisce il Sindaco di esercitare anche le funzioni di cui al medesimo art. 54, ivi inclusa, quindi, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
La sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, trova inoltre, nel caso di specie, espressa previsione nell'art. 32, comma 8, dello Statuto comunale, il quale stabilisce che “in caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano per età”.
Tale istituto della sostituzione, nella specie applicato, non deve essere confuso con quello della delega delle funzioni del Sindaco, di cui al comma 10 del medesimo art. 54, che implica un trasferimento dell’esercizio di funzioni quale metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo e che non può, invece, ricomprendere il potere di ordinanza contingibile e urgente che non potrebbe mai essere delegato, trattandosi di una funzione propria del Sindaco.
Pertanto, mentre può essere consentita, ed è anzi doverosa per il principio di necessità e di continuità delle funzioni amministrative, la sostituzione legale per assenza temporanea del Sindaco, come è avvenuto nel caso di specie, non è possibile, invece, la delega (che però fuoriesce dal caso in esame).