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Potestà regolamentare in tema di imposta comunale sugli immobili (2/2018)

CASS. CIV., sez. trib., 30 maggio 2018, n. 13635
La S.C. muove dalla considerazione che in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma dell'art. 52, consentono all'ente locale di "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune".

L'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio comunale dall’art. 59, lett. g), citata legge, (soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a rigorose forme di pubblicità, nonché a termini dilatori di efficacia delle disposizioni emanate), è richiesta al fine di produrre l'effetto -  valevole erga omnes e dunque anche nei confronti della stessa Amministrazione locale - di limitare il potere di accertamento del Comune "qualora la imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato". Ciò per realizzare l'obiettivo di ridurre la insorgenza del contenzioso e di fornire ai contribuenti, in attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione contemplati dall'art. 6, commi 3 e 4, dello Statuto (L. n. 212 del 2000), uno strumento previsionale utile per la determinazione della base imponibile da adottare nella liquidazione del tributo locale. Il ricorso alla forza di fonte normativa secondaria (art. 1, comma 1, n. 2), art. 3, comma 2, e art. 4, comma 2, preleggi, comma 2) che con tutta evidenza, ha lo scopo di rendere possibile una trasparente prevedibilità delle base imponibile volta a volta in questione, fa sì che venga conseguentemente autolimitata l'attività di accertamento dell'ente locale. L'atto normativo regolamentare emanato dal Consiglio ha forza innovativa dell'ordinamento giuridico e la operata predeterminazione dei valori ha capacità conformativa della successiva azione amministrativa. Esso pertanto in quanto valevole "erga omnes" risulta attributivo ai cittadini-contribuenti di situazioni giuridiche direttamente tutelabili. Pertanto viene riconosciuto l'interesse del contribuente a non essere assoggettato ad accertamento tributario nel caso di indicazione di una base imponibile non inferiore a quella predeterminata in via generale dal Comune (Cass. 13105/2012).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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