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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2018)

TAR LOMBARDIA, Brescia, 9 aprile 2018, n. 407
Con l’ordinanza impugnata il Comune di Quinzano D’Oglio aveva imposto la chiusura del locale condotto dal ricorrente alle ore 24, nei giorni da giovedì a domenica, alla luce delle problematiche correlate alla vivibilità ed alla convivenza civile tra gli avventori e i cittadini residenti nelle aree confinanti e non solo, evidenziate nei verbali delle forze dell'ordine che avevano rilevato disturbo generato dalla musica di fondo ad alto volume fino alle 2 di notte e canti e grida da stadio, nonché pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'invasione della sede stradale da parte degli avventori che vi stazionavano e dal parcheggio selvaggio degli stessi, oltre all'uso dell'auto in condizioni non idonee a causa del tasso alcolemico.

Per il giudice il provvedimento impugnato risulta riconducibile, per riferimenti ivi presenti e per il suo stesso contenuto, alla previsione di cui al comma 7 bis dell'art. 50 TUEL, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 14/2017, convertito con la legge 48/2017, non essendo stata rappresentata, dal Comune, alcuna particolare condizione di urgenza e necessità tra quelle descritte nei commi precedenti, la quale avrebbe determinato l'applicazione delle diverse disposizioni ivi contenute.
L'art. 50 prevede, infatti, che:
- comma 5: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- comma 7: "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.";
- comma 7-bis. "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".
I fatti richiamati nel provvedimento come eventi che hanno determinato l'intervento del Sindaco risalgono a giugno e luglio, mentre l'ordinanza in questione è stata adottata solo in ottobre 2017. Inoltre, non è stata rappresentata alcuna situazione di urgenza che avrebbe giustificato non solo l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, ma anche l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Si ritiene dunque che il provvedimento sia riconducibile all'ipotesi descritta dal comma 7 bis e, conseguentemente, il Comune avrebbe dovuto garantire al ricorrente un'adeguata partecipazione al procedimento preordinato alla nuova regolazione dell'orario d'apertura, che invece, è stata omessa.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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