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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2018)

TAR CAMPANIA, Napoli, 6 marzo 2018, n. 1409

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Tali provvedimenti sono connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare (artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000, Tuel) (Cons. Stato Sez. V, 14-11-2017, n. 5239 di riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, n. 502/2015; in senso analogo Cons. Stato Sez. V, 05-06-2017, n. 2676 di conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, n. 322/2016 secondo cui "Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (artt. 50 ss. D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali)”).

La giurisprudenza ha infatti chiarito che:
a) la capacità delle ordinanze extra ordinem di derogare a norme legislative vigenti è consentita solo se temporalmente delimitata e comunque nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare (Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115);
b) l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non è un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze sindacali extra ordinem (Cons. St., Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024);
c) l'ordinanza può essere adottata solo ove non sia possibile fronteggiare la situazione con i provvedimenti tipici già previsti dall'ordinamento (Cons. St., Sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3007; Id., Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904; Id., Sez. Vi, 9 febbraio 2010, n. 642);
d) la circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende illegittima l'ordinanza dal momento che in determinate situazioni il trascorrere del tempo non elimina da sé il pericolo, ma può, invece, aggravarlo (Cons. St., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3077; Id.,12 ottobre 2010, n. 7411);
e) la situazione di pericolo deve essere attuale rispetto al momento dell'adozione del provvedimento (Cons. St., Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968);
f) le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate ed istruite anche in ragione del carattere extra ordinem che le caratterizza (Cons. St., Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490);
g) le misure di messa in sicurezza d'emergenza ed i relativi poteri della Pubblica amministrazione (da quelli ministeriali a quelli del Sindaco ai sensi dell'art. 54 T.U. 18 agosto 2000 n. 267) possono essere esercitati, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento, accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito (Cons. St., Sez. II, 30 aprile 2012, n. 566; Id., Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 452; Id., Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 820).
Ciò posto l'ordinanza del Comune di Casalnuovo di Napoli è illegittima solo per la parte relativa all'obbligo imposto di risanamento e disinquinamento dell'alveo, posto che il ricorso ai poteri extra ordinem appare incompatibile rispetto a tali obblighi. Ed invero con riferimento ai medesimi non sono specificati i presupposti del pericolo per la salute dei cittadini, avuto in particolare riguardo al pericolo di inquinamento della risorsa idrica.
Difatti l'orientamento giurisprudenziale risalente, formatosi già nel vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, è nel senso mentre nei casi di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, in tema di bonifica e ripristino ambientale (ulteriori rispetto alla mera messa in sicurezza) di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e di inquinamento richiede l'accertamento quanto meno della corresponsabilità anche omissiva del proprietario del suolo e, rispettivamente, della responsabilità per l'inquinamento, nel caso di misure urgenti consente di prescindere dalla verifica delle responsabilità proprio per le suesposte ragioni di estrema celerità correlate all'esigenza di rimuovere la situazione di grave pericolo (cfr., sulla diversità della disciplina nelle due ipotesi (Cons. St., Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4525; Cons. St., Sez. V, 15/02/2010 n. 820).
Per contro del tutto legittima appare l'ordinanza de qua, ricorrendo i presupposti della contingibilità ed urgenza, in riferimento all'obbligo di ripristino della recinzione divelta e mancante e alla riapposizione degli otto cancelli di accesso al sito per impedire ulteriori sversamenti di rifiuti; nonché in riferimento all'obbligo di rimozione della vegetazione infestante collocata all'interno e sulle sponde dell'alveo "Spirito Santo", nonché alla cernita, rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in sito nella parte in cui l'alveo attraversa il territorio di Casalnuovo di Napoli.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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