T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 3 settembre 2018, n. 1238
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità dell'ordinanza del 29 settembre 2005, con cui il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore aveva intimato, tra gli altri, all'odierna ricorrente, di rimuovere ed avviare a smaltimento i rifiuti presenti sull'area parzialmente di sua proprietà.
L'ordinanza richiamava, quali fondamenti normativi, tra gli altri, l'art. 14 del d.lgs. 22/1997 e gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000.
La prima disposizione invocata recita testualmente, al comma 2: "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2" [relativi ai casi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nella acque superficiali e sotterranee] "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento di rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento nell'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dopo o colpa".
La disposizione, espressione del principio di origine eurounitaria "chi inquina paga", impone un onere specifico di carattere ripristinatorio a carico del responsabile della violazione e la responsabilità dei proprietari, ovvero dei titolari di diritti reali sulle aree interessate dalla condotta inquinante, ma solo a condizione che sia loro imputabile una condotta dolosa o colposa collegata alla condotta inquinante.
Lo stesso d.lgs. 22/1997 consente, poi, l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti ove si tratti di individuare "speciali forme di gestione di rifiuti", in presenza, ben vero, di presupposti di urgenza (art. 13 del d.lgs. 22/1997), e prevede, all'art. 17, la responsabilità sussidiaria del proprietario del "sito inquinato" interessato da interventi di "bonifica e ripristino ambientale" ai sensi dell'art. 17, comma 10 e 11, in questo caso, giusta la disposizione richiamata e vigente all'epoca dell'ordinanza impugnata, anche in assenza di previo accertamento di responsabilità.
Nella specie, in presenza di una condotta inquinante (di abbandono incontrollato di rifiuti ex art. 14 d.lgs. 22/1997), non acclaratamente riconducibile alla RFI (ma, a quanto è dato evincere, a Pi. Vi. e Pi. En.: cfr. nota della RFI prot. n. RFI/D.MA/DCI_NA./ME/TGL/7330 del 24 ottobre 2005), alla stessa RFI è stato imposto l'onere di ripristino.
Il ricorso si rivela, quindi, fondato, dal momento che l'art. 14 del d.lgs. 22/1997 impone un obbligo di ripristino a carico del responsabile della condotta inquinante che non può essere traslato sul proprietario (o sul titolare di diritti reali) dell'area oggetto della condotta inquinante, se non a condizione del previo accertamento di una sua responsabilità a titolo di dolo o colpa, che, nel caso in esame, è (stato) totalmente carente (sul punto, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786; TAR Campania, Napoli, sez. V, 19 maggio 2011, n. 2800; 4 novembre 2011, n. 5114; 26 luglio 2012, n. 3635; 27 settembre 2012, n. 3987; 16 maggio 2013, n. 2549; 22 gennaio 2014, n. 393; 12 maggio 2014, n. 2613).
È, del pari, carente qualsiasi indicazione circa l'urgenza di provvedere, a sostegno di un'eventuale ordinanza contingibile e urgente, esclusa, peraltro, dalla autonoma natura sanzionatoria e ripristinatoria, e non affatto contingibile, dell'ordinanza impugnata, e non ricadendosi nella diversa ipotesi di "speciali forme di gestione dei rifiuti" che integrano casi di possibile esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di rifiuti.