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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2018)

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 26 luglio 2018, n. 903

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Sindaco di Trana in espressa applicazione dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ".
Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.

Il presupposto indefettibile per l'adozione di siffatte ordinanze sindacali è, quindi, la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere "provvisorio" e a condizione della "temporaneità dei loro effetti".
Nel caso di specie, il collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia stato adottato in assenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, atteso che:
- quanto alla sussistenza di un pericolo concreto, attuale e imminente, connesso ad una emergenza sanitaria: nel provvedimento impugnato tale pericolo è menzionato in termini del tutto generici ed ipotetici, come conseguenza del tutto eventuale della circostanza, accertata sull'intero territorio comunale a seguito di non meglio precisati "accertamenti e sopralluoghi", che gli scarichi civili di diversi fabbricati abitativi non risulterebbero allacciati alla fognatura pubblica, pur essendo a distanza inferiore a 100 metri da quest'ultima (tenuto conto che ai sensi della L.R. 13/1990 tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica fognatura se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento), con conseguente pericolo di inquinamento dei corpi idrici superficiali; si tratta, tuttavia, di un pericolo meramente ipotizzato, privo dei necessari caratteri di attualità e di concretezza, e per di più contestato nei suoi presupposti tecnici dalla parte ricorrente con l'ausilio di una perizia redatta da un proprio consulente tecnico, nella quale si afferma che il fabbricato in questione non ha scarichi diretti in corsi d'acqua superficiali, essendo dotato di un pozzo a tenuta stagna e a svuotamento periodico; circostanza, quest'ultima, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'amministrazione resistente, e che pertanto può ritenersi acquisita in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 comma 2 c.p.a.
- quanto alla sussistenza di una situazione di natura eccezionale e imprevedibile: può ritenersi pacifico tra le parti  in mancanza di specifica contestazione da parte dell'amministrazione resistente  quanto riferito dalla parte ricorrente in ordine al fatto che l'edificio di sua proprietà è dotato dello scarico autonomo in fossa sin dalla data della sua costruzione, risalente agli anni '80, e che a far data quanto meno dal 1993, data dell'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente, non si sono mai verificati problemi di dispersione dei liquami e di inquinamento della falda superficiale; sicché, alla data del provvedimento impugnato, non si era verificato alcun evento eccezionale e imprevedibile che potesse giustificare l'utilizzo dello strumento contingibile e urgente;
- quanto al carattere provvisorio della misura adottata: anche sotto tale profilo colgono nel segno le censure di parte ricorrente, dal momento che la misura imposta dal Sindaco con l'atto impugnato, e cioè l'allacciamento dell'impianto fognario dell'abitazione al collettore fognario comunale, ha carattere tendenzialmente definitivo, e non meramente contingente;
- così come colgono nel segno le censure di parte ricorrente in ordine all'inesistenza di una situazione non fronteggiabile con misure ordinarie, tenuto conto che la valutazione circa la necessità di allacciamento degli scarichi privati alla fognatura pubblica rientra tra gli ordinari poteri di amministrazione attiva affidati alle strutture comunali e di competenza dell'organo dirigenziale
- infine, nel caso di specie, sembra essere mancata anche una approfondita istruttoria riferita specificamente al fabbricato di proprietà della ricorrente; l'atto impugnato si limita a richiamare genericamente l'esito di "accertamenti e sopralluoghi (eseguiti) sul territorio comunale", ma non sembra che l'amministrazione abbia condotto alcuna specifica attività di accertamento in relazione al fabbricato di proprietà della ricorrente, il che invece costituisce presupposto essenziale per l'adozione dello strumento contingibile e urgente, tanto più alla luce delle peculiarità dello specifico contesto abitativo evidenziate dalla ricorrente nella perizia tecnica prodotta in giudizio.

Osservatorio sulle fonti

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