T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, 2 luglio 2018, n. 260
L'art. 8, co. 6, della legge 22/02/2001, n. 36, attribuisce ai comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Anche la legge reg. Abruzzo 13/12/2004, n. 45, all'art. 8 attribuisce ai Comuni il potere di adottare uno specifico regolamento "per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (comma 3) e di individuare aree nelle quali l'installazione degli impianti può essere preclusa. Tali zone, predefinite dalla citata legge regionale, sono:
- le aree sensibili, quali quelle di particolare intensità abitativa, gli asili, le scuole, gli ospedali o le case di cura e residenze per anziani (art. 7, comma 2, L.R. 45/2004);
- i beni culturali ed ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il potere regolamentare del Comune non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, che travalica il potere di decidere la loro ubicazione per la realizzazione di concrete esigenze di armonioso governo del territorio. L'art. 8 della legge quadro del 2001 consente ai Comuni di operare in materia urbanistica attraverso la predisposizione di un razionale sistema di localizzazione degli impianti che compongono la rete infrastrutturale del servizio di telefonia mobile, anche a finalità di tutela ambientale, non autorizza però che tale competenza sia funzionalizzata in direzione del perseguimento di obiettivi ulteriori (tutela della salute pubblica) che non trovano considerazione nel sistema positivo di riferimento (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 27-06-2017, n. 279).
Il Consiglio di Stato con sentenza 2073/2017 ha ribadito i suddetti principi affermati dalla giurisprudenza, ritenendo illegittimo il divieto, disposto con regolamento comunale, di localizzare gli impianti in una determinata zona. Tuttavia, nella citata pronuncia si afferma che, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 36/2001, "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", nel senso che il regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, della legge 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, III, n. 723/2014).
Deve, quindi, ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, prevedendo con regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 6 cit, anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale (cfr. in tal senso anche Cons. Stato, III, n. 306/2015). Di conseguenza sono legittime anche disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree (cfr. Cons. Stato, n. 3085/2015).