CONS. STATO, sez. IV, 3 agosto 2018, n. 4794
È fermo ormai in giurisprudenza (cfr., per tutti, Cons. St., III, 3 luglio 2013 n. 3575; id., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) l'avviso per cui l'assimilazione, per effetto dell'art. 86, del D.lgs. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere d'urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse, donde, per un verso, esse sono in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (anzi, la norma ha così evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti) e, per altro verso, i criteri per la localizzazione devono seguire tali principi e non possono esser adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche che l'art. 4 della l. 36/2001 riserva allo Stato.
L’art. 8 di quest’ultima legge consente sì ai Comuni di "... adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici..." e, quindi, l'individuare pure siti del territorio comunale interdetti all'installazione di siffatti impianti, ma senza che ciò si traduca di fatto in un divieto generalizzato d'installazione in identificate zone urbanistiche o, il che è lo stesso, in una sola area del territorio comunale, come nel caso in esame (cfr. Cons. St., III, 5 maggio 2017 n. 2073; id., VI, 19 febbraio 2018 n. 1058).
Insistendo il Comune di Trezzano sul Naviglio a voler allocare detti impianti solo in loc. Verro, di fatto rende impossibile la realizzazione d'una rete completa di infrastrutture per TLC e trasforma i criteri d'individuazione, che esso può certo stabilire, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge n. 36 (arg. così ex C. cost., 7 novembre 2003 n. 331).
È jus receptum (cfr., per tutti, Cons. St., III, 23 gennaio 2015 n. 306) che i Comuni, nell'esercizio della potestà di cui all'art. 8 della l. 36/2001 e dell'art. 86 del D.lgs. 259/2003, possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, ma non anche imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti, se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale, dovendo comunque garantire una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto, cose, tutte queste, che non si ravvisano nel regolamento del 2017.