Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2
“Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari”
La legge disciplina le modalità di gestione delle eccedenze alimentari, farmaceutiche e di altri prodotti non alimentari, al fine di contrastare la povertà e il disagio sociale. Oltre a valorizzare l’attività di solidarietà e di beneficenza ispirata ai principi della responsabilità sociale, la legge intende anche promuovere una migliore sostenibilità ambientale riducendo gli sprechi in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari.
Tale scopo viene perseguito in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, nonché ai principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, e alle prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e di smaltimento dei rifiuti.
Per perseguire tali obiettivi la Provincia promuove le seguenti attività:
a) il recupero, la donazione e la distribuzione di eccedenze alimentari ancora destinabili al consumo e di prodotti non commestibili, quali farmaci invenduti ma ancora nel loro periodo di validità e articoli di abbigliamento usati, a beneficio di persone in situazioni di disagio sociale;
b) l’autonoma iniziativa di singoli cittadini e cittadine e di associazioni nonché le attività di volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
c) il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari;
d) azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e al recupero e al trasporto di generi alimentari, anche per uso personale o familiare;
e) campagne di informazione e sensibilizzazione di consumatori, imprese e istituzioni finalizzate alla divulgazione delle finalità previste dalla presente legge.
La legge disciplina, quindi, le modalità di cessione e i requisiti di conservazione delle eccedenze alimentari (art. 3); dei medicinali (art. 4); delle altre eccedenze non alimentari (art. 5). Si disciplinano gli strumenti di intervento (art. 6) e istituiscono un Tavolo di coordinamento (art. 7) e un comitato tecnico (art. 8).