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Novità legislative della Regione autonoma Valle d’Aosta (3/2018)

L.r. 10 dicembre 2018, n. x, (disegno di legge n. 5), «Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d’Aosta»;

L.r. 10 dicembre 2018 n. xx, (proposta di legge n. 11), «Misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza))»

 

L.r. 10 dicembre 2018, n. x, (disegno di legge n. 5)

Il 10 dicembre 2018 il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha approvato il testo di legge di iniziativa della Giunta recante norme sulla «Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d’Aosta». La predisposizione di questa legge si è resa necessaria a seguito dell’emanazione del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 che, tra le altre cose, ha riformato l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione a livello nazionale. In effetti, le disposizioni che fino ad oggi hanno regolato l’esame di Stato in Valle d’Aosta non sarebbero state più compatibili con il mutato impianto di norme nazionali, naturalmente applicabili anche nel territorio valdostano, pur con i dovuti adattamenti e le necessarie integrazioni.
Pertanto molte disposizioni della nuova legge rappresentano la trasposizione aggiornata di quelle contenute nella precedente l.r. n. 3 novembre 1998, n. 52, di modo da garantirne una rinnovata operatività nel contesto del riformato esame di Stato.
La l.r. n. ? del 2018 non si limita a questo: essa introduce una prova regionale di lingua francese che dovranno sostenere tutti gli studenti delle scuole valdostane che frequentano il quinto anno delle scuole del secondo ciclo. Questa prova rappresenta a tutti gli effetti una novità nell’ordinamento scolastico valdostano.
Per quanto riguarda le disposizioni sull’esame di Stato in Valle d’Aosta, l’art. 3 stabilisce con chiarezza che, in aggiunta alle due prove previste a livello nazionale dal d.lgs. n. 62 del 2017, gli studenti valdostani sostengono una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese. Questa semplice statuizione si pone in continuità con quella corrispondente contenuta nella precedente legge che prevedeva (introducendola per la prima volta nell’ordinamento scolastico valdostano) la c.d. ‘quarta prova’ di francese, in aggiunta alle tre prove previste dalla l. 10 dicembre 1997, n. 425.
Gli artt. 4, 5 e 6 dispongono le modalità, le caratteristiche, lo svolgimento e la valutazione delle prove scritta e orale, introducendo qualche piccola modifica al regime precedente pur senza mai discostarsi dalle sue caratteristiche fondamentali. La prova scritta di francese – che si svolge il primo giorno utile successivo a quello della seconda prova (art. 6) – è volta ad accertare «la padronanza di tale lingua, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato» (art. 4, comma 1) e può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato (art. 4, comma 2). Ai fini della valutazione, a conferma dell’impostazione della precedente legge e in ossequio al principio del bilinguismo statutario (art. 38 St. spec.), la prova scritta di francese è abbinata a quella di lingua italiana, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento previsto dalla l. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21, comma 20-bis (art. 4, comma 3).
La prova orale si svolge invece durante il colloquio, nel corso del quale le competenze linguistiche e culturali acquisite in tale lingua sono oggetto di apposita valutazione (art. 5). Essendo statutariamente previsto che alcune discipline non linguistiche – individuate con lo strumento dell’adattamento regionale ai programmi nazionali (rectius Indicazioni nazionali) previsto dall’art. 40 St. spec. – possano essere veicolate in lingua francese, la legge dispone in modo innovativo che durante il colloquio siano accertate anche quelle competenze disciplinari acquisite nelle discipline non linguistiche il cui insegnamento sia stato impartito con questa lingua (art. 7, comma 5).
Le altre disposizioni ricalcano ancora la disciplina della previgente legge, aggiornandone i contenuti senza stravolgerli. Così è per la norma che dispone che le prove scritta e orale di francese sono valutate ai fini dell’attestazione della conoscenza della lingua francese, indicata su una sezione riservata del diploma con l’indicazione della relativa votazione in decimi (art. 10). Confermando l’impostazione precedente, le prove di lingua francese hanno dunque un ‘peso’ sia ai fini della votazione finale dell’esame di Stato (essendo la prima abbinata alla prova scritta di italiano e contribuendo la seconda alla valutazione del colloquio orale dello studente) sia in riferimento alla specifica attestazione prevista dall’art. 10 della l.r. n. ? del 2018.
Allo stesso modo viene confermata l’utilizzabilità di questa certificazione ai fini dell’accesso al pubblico impiego regionale, esonerando coloro che la possiedono dalle prove di francese richieste dalla legislazione regionale di settore (art. 11).
Va segnalato che all’art. 6, comma 3 – dando seguito all’art. 17, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 62 del 2017 – si prevede che «Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di istruzione sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alla prova scritta e alla prova orale di francese» con ciò portando un’innovazione che, nel concreto, può sopperire a problematiche sorte in passato legate a una mancanza di uniformità nella valutazione delle prove di francese.
Viene invece sostanzialmente riprodotto il precedente regime delle lingue nell’esame di Stato in Valle d’Aosta; ciò sulla base della parificazione delle lingue italiana e francese, che implica la predisposizione di un sistema scolastico integralmente bilingue e, dunque, l’interscambiabilità totale delle stesse. Da ciò deriva che – come sancito dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1969 e ripreso dal previgente art. 4 nonché dal nuovo art. 7 – ogni studente valdostano ha il diritto di scegliere la lingua (italiana o francese) con cui sostenere le prove di esame, salve, ovviamente, le prove finalizzate ad accertare le competenze linguistiche nelle due lingue.
Ancora in riferimento alla disciplina dell’esame di Stato, vengono confermate le norme che sanciscono la possibilità per i candidati provenienti da istituti situati al di fuori del territorio regionale e che si iscrivono per la prima volta all’ultima classe di un corso di studi in Valle d’Aosta di decidere se sostenere le prove di francese (art. 9, comma 1). Se decidono di non sostenerle, viene comunque valutato il loro livello di competenza raggiunto durante il colloquio (art. 9, comma 2), ma il francese non è contemplato tra le materie oggetto di esame (art. 9, comma 3).
Da ultimo, la l.r. n. ? del 2018 reca, come la precedente, delle norme volte a garantire che nelle commissioni sia sempre presente almeno un docente di lingua francese (art. 8).
La citata nuova prova regionale di francese preliminare all’esame di Stato è invece disciplinata dall’art. 2: essa sarà sostenuta, a partire dall’a.s. 2019-2020 (come previsto dall’art. 12, comma 2), da tutti gli studenti frequentanti l’ultimo anno del secondo ciclo di studi nelle scuole valdostane. La prova – la cui partecipazione è condizione per l’ammissione all’esame di Stato – è definita dall’Assessore regionale competente in materia di istruzione (eventualmente in convenzione con enti certificatori) ed è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e produzione scritte e orali, coerenti con il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Essa condurrà al rilascio di un’apposita certificazione da parte della Sovraintendenza agli Studi (art. 2, comma 2).
Il primo aspetto rilevante in riferimento a questa disposizione è dato dall’ampiezza della potestà legislativa regionale integrativa/attuativa in materia di istruzione elementare, media e superiore (art. 3., lett. g) St. spec.): una norma di tal fatta testimonia di una competenza i cui confini si sono dilatati; ciò anche in forza dell’ultima norma di attuazione in materia scolastica, il d.lgs. n. 44 del 2016, che ha esteso il margine di manovra del legislatore valdostano in questa materia.
Il secondo aspetto di grande interesse sta nell’aver introdotto una prova regionale che consente allo studente valdostano di ottenere una certificazione ‘spendibile’ al di fuori dei confini regionali, dando una connotazione di apertura ‘europea’ all’ordinamento scolastico valdostano.

L.r. 10 dicembre 2018 n. xx (proposta di legge n. 11)

Nella seduta del 10 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato anche la legge regionale di iniziativa consiliare recante «Misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza))». Essa modifica alcune parti della l.r. 15 giugno 2015, n. 14, introdotta nell’ambito delle politiche in favore della sicurezza e della legalità in Valle d’Aosta.
La legge del 2015 reca norme volte alla prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, alla riduzione del rischio e al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo, al trattamento terapeutico dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP). Sulla base di questa legge, la Regione si impegna a: promuovere iniziative volte alla prevenzione del GAP, anche attraverso l’approvazione di un piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di gioco d'azzardo patologico di durata triennale (art. 3); favorire l’accesso delle persone affette da GAP a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati (art. 5). Vengono inoltre disposte misure di immediata applicazione: è vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori (art. 4, commi 1 e 2), salvo la possibilità per i comuni di stabilire una distanza maggiore; le apparecchiature per il gioco d’azzardo devono essere collocate di modo da non essere visibili all’esterno del locale, l’accesso al quale è vietato ai minori di 18 anni (art. 4, commi 4 e 5); i gestori devono esporre i materiali informativi dei giochi che possiedono e partecipare a corsi di formazione specifici (art. 6); è vietata qualsiasi pubblicità relativa all’apertura di sale da gioco o spazi per il gioco, per la quale è necessaria una autorizzazione del comune ove è situato il locale (artt. 8 e 4, comma 7); è istituito un marchio regionale ‘slot-free’ rilasciato ai titolari di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che, detenendo nel proprio esercizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, apparecchiature per il gioco d'azzardo, ne comprovino la successiva dismissione (art. 9); sono stabilite sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi della legge (art. 10).
La l.r. ? del 2018 incide sulla citata normativa in primo luogo anticipando al 1° giugno 2019 e al 1° gennaio 2019 i termini per l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, commi 1 e 2, precedentemente stabiliti in otto e cinque anni a partire dall’entrata in vigore della l.r. n. 14 del 2015. In secondo luogo, la legge del 2018 stabilisce che la distanza di cui all’art. 4, commi 1 e 2 sia da misurarsi non sulla base del percorso pedonale più breve, ma in linea d’aria.

 

 

 

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