Nella sentenza oggetto della segnalazione, la Corte di giustizia ha affermato che lo Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo – ai sensi dell’art. 50 TUE – la propria intenzione di recedere dall’Unione, ha il diritto – fino a quando non sia entrato in vigore l’accordo di recesso, oppure, in sua assenza, fino allo spirare del termine di due anni dalla notifica (o del termine più lungo stabilito nelle modalità previste dall’art. 50, par. 3, TUE) – di revocare unilateralmente la notifica suddetta, in modo inequivoco e incondizionato, attraverso una nuova notifica indirizzata al Consiglio europeo, in forma scritta, successiva a una decisione adottata conformemente alle norme costituzionali dello Stato in questione. La Corte ha altresì precisato che la revoca determina la fine della procedura di recesso, confermando l’appartenenza all’Unione senza alcuna modifica dello status di membro del quale lo Stato godeva prima dell’attivazione della procedura di recesso.
*Nel momento in cui si scrive, la sentenza è disponibile solo in francese e inglese.