Sentenza n. 178/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 26 luglio 2018 – Pubblicazione in G.U. del 01/08/2018, 1^ Serie Speciale
Motivo della segnalazione
La pronuncia, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di talune disposizioni di legge della Regione autonoma della Sardegna, interviene in materia di assetto delle fonti - lato sensuintese - in materia di pianificazione paesaggistica condivisa tra Stato e singola Regione interessata, peraltro confermando il patrimonio pretorio già acquisito, sia nel merito della questione, sia quanto all’affermazione che la semplice novazione della fonte normativa (ad opera delle disposizioni impugnate, nei riguardi di coincidenti disposizioni previgenti peraltro afferenti a regolamento statale) costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale (ex plurimis, sentenze nn. 110/2018, 234 e 40/2017 e 195/2015).
Risultano di interesse, tra le disposizioni regionali colpite, quelle recanti esclusione di taluni interventi edilizi (parcheggi non comportanti alterazioni permanenti e irreversibili dello stato dei luoghi, nonché, purché di facile rimozione, strutture a servizio di balneazione e ristorazione et similiao di attività sportive et similiaconnesse all’uso del mare e delle acque interne, o di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica) dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi.
L’intervento legislativo regionale, in quanto unilaterale, usurpa “spazi” invece coperti da una sorta di riserva di pianificazione congiunta (secondo gli stilemi dell’accordo interamministrativo ex art.15 l. 241/1990) tratteggiata dalla vigente legislazione nazionale (spec. artt. 135 e 143 del Codice di beni culturali e del paesaggio; la diretta connessione di tali schematismi previsti da legge dello Stato con l’assetto competenziale in “materia” ambientale ex art.117, secondo comma, lettera s), Cost., rilevante anche per l’autonomia speciale interessata siccome costituente riforma economico-sociale, si confermajus receptum: v. da ultimo le sentenze nn. 103/2017, 210/2014 e 308/2013): peraltro, giacché quest’ultima dovrebbe a sua volta trovare attuazione mediante sviluppo anche legislativo regionale, alle disposizioni colpite va anche almeno in parte riconosciuta natura di legge-provvedimento, nella specie adottata senza il rispetto del prescritto iterprocedimentale.
La Corte pronuncia, poi, un’altra declaratoria di incostituzionalità, analoga per la preferenza regionale per approcci unilaterali a scapito della prescritta «concertazione in sede legislativa ed amministrativa», ma resa più complessa e di rilievo dalla pertinenza con la figura della legge regionale “rinforzata”, contenutisticamente e proceduralmente (ossia legittima soltanto se posta “a valle” di pianificazione congiunta autorizzativa): tale illegittimità intacca le impugnate disposizioni che subordinano il decreto assessorile di autorizzazione a disporre di demanio civico (a titolo di permuta o alienazione) o di diritti di uso civico (a titolo di trasferimento su altri terreni comunali) ad un accordo Stato-Regione che riconosca l’assenza di valori paesaggistici nell’uso civico stesso.
Tale schema (come già la sua stessa previsione da parte di legge regionale in ciò non attuativa di alcuna condivisione “a monte”) risulta distonico rispetto alla sequenza “(eventuale) intesa – piano paesaggistico (congiunto) – attuazione normativa ed amministrativa regionale” adottata dal citato art. 143, al comma 2, nella parte in cui consente alle parti di «stipulare intese per le modalità di elaborazione congiunta del piano paesaggistico», il quale ben può contemplare anche mutamenti di destinazione di beni civici (a loro volta eventuali prodromi di indefettibili procedimenti di sclassificazione di parti del demanio civico che legittimamente restano disciplinati da risalenti fonti normative statali e non tollerano aggiramenti).